Il C.g.a. per la Regione siciliana è competente a decidere l'appello avverso una sentenza del TAR per la Sicilia

Redazione Scientifica
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05 Aprile 2023

L'appello proposto avverso una sentenza del TAR per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato.

L'Adunanza Plenaria ha affermato che le due sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, costituiscono sezioni staccate del Consiglio di Stato, per cui l'appello proposto avverso una sentenza del TAR per la Sicilia (sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso solo dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato.

Fermo tale principio, l'Adunanza ha anche chiarito che:

- nel caso di proposizione al Consiglio di Stato con sede in Roma di un appello proponibile alla sezione giurisdizionale staccata di Palermo, la sezione romana del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della sezione staccata di Palermo è inderogabile, essendo prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale;

- per evitare il differimento della definizione del giudizio, la Presidenza del Consiglio di Stato deve trasmettere alla Segreteria della sezione staccata di Palermo l'appello proposto al Consiglio di Stato avente sede in Roma, proposto avverso una sentenza del TAR per la Sicilia.

Infine, qualora l'appello sia stato assegnato dalla Presidenza ad una delle sezioni del Consiglio di Stato, rilevano i principi generali desumibili dall'art. 15 commi 2 e 4, c.p.a. sicché la sezione avente sede in Roma non può decidere in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla sezione staccata.