Il mancato accordo dei genitori sul percorso di istruzione e formazione professionale della figlia

Paola Silvia Colombo
05 Aprile 2023

Genitori separati: la scorsa estate la madre ha comunicato al legale del padre l'iscrizione della figlia ad un corso di formazione per estetista. Il padre non ha fatto opposizione se non in sede di esecuzione quando gli è stato chiesto il rimborso di spese straordinarie dichiarando di non essere mai stato d'accordo. Ora la ragazza è iscritta al primo anno, ma il padre ha già detto che non presterà il consenso per l'anno successivo. Che istanza devo fare?

I genitori hanno il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i propri figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Tali doveri genitoriali chiaramente permangono anche qualora viene meno il rapporto di coppia, ciò che può esclusivamente mutare sono le modalità con cui gli stessi vengono adempiuti, soprattutto nei casi di alta conflittualità genitoriale.

L'art. 337-ter c.c., disciplina, difatti, gli effetti e le conseguenze della separazione, del divorzio o dell'annullamento del matrimonio sulla responsabilità genitoriale, mediante la previsione di una regolamentazione omogenea. Suddetta norma compie quindi innanzitutto una distinzione tra le decisioni di maggiore interesse per il minore che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute e per le quali la legge richiede necessariamente l'accordo di entrambi i genitori e le c.d. questioni di ordinaria amministrazione, per le quali invece i genitori possono assumere decisioni disgiunte. Qualora i genitori non trovino un accordo su come procedere rispetto alle prime questioni, è diritto di ciascun genitore richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. In questo modo, sarà il giudice ad assumere, valutate le ragioni di entrambe le parti e del figlio minore se maggiore di anni 12, le decisioni meglio rispondenti al superiore interesse di quest'ultimo. La scelta della scuola o di qualsiasi altro corso di formazione professionale e/o di istruzione dei figli di coppie separate rientra quindi a pieno titolo nelle scelte che devono essere necessariamente condivise da entrambi i genitori. Per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti alla scuola, i Tribunali italiani sono soliti adottare il c.d. “criterio oggettivo” che concerne, a titolo esemplificativo, i seguenti indicatori: la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc. È bene evidenziare che tale criterio dovrà essere sempre integrato e contemperato dal criterio del best interest of the child (vd. Cass. civ. n. 21553/2021).Sia i genitori che il giudice dovranno sempre tener conto del superiore interesse del minore. Per quanto concerne poi la problematica relativa alla scelta tra scuola privata e scuola pubblica, sebbene di norma i Tribunali italiani seguano il principio della prevalenza della scuola pubblica rispetto a quella privata (vd. Trib. Roma, sez. I, sent., 28 dicembre 2023) poiché quest'ultima rappresenterebbe una scelta più neutra sia per quanto concerne i costi che le scelte educative, confessionali e culturali. Tale regola di principio subisce spesso delle eccezioni (vd. Trib. Milano, decr. 2 febbraio 2017), nelle ipotesi in cui, per le peculiarità del caso concreto, emergano evidenti e specifici elementi che rendono preferibile, nell'interesse del minore, la frequentazione di una scuola privata o paritaria (es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore ecc.). Tra l'altro ove il figlio minore di età, come nel caso in esame, abbia già iniziato a frequentare un istituto privato, sarebbe poi opportuno evitare la difficoltà conseguente al possibile spostamento in una scuola pubblica (vd. Cass. civ. ord., 15 febbraio 2017, n. 4060). Nel caso in esame, dunque, in assenza del consenso paterno, la madre per poter iscrivere la figlia a scuola dovrà necessariamente ottenere l'autorizzazione del Tribunale e nello specifico dovrà presentare ricorso ex art. 473-bis.38 c.p.c. che oggi, a seguito della riforma Cartabia, rappresenta lo strumento processuale per la risoluzione delle controversie genitoriali in ordine alla responsabilità genitoriale. Pertanto, la madre, in tale ricorso, dovrà corroborare la domanda di rinnovo dell'iscrizione deducendo che pur trattandosi di una scuola privata questa fruisce di sovvenzioni regionali e che pertanto il costo è contenuto; di aver comunque aderito alla preferenza scolastica espressa da sua figlia nel rispetto delle inclinazioni e aspirazioni personali di quest'ultima, la quale tra l'altro ha già concluso e frequentato un anno in quella data struttura e che un cambiamento scolastico non provocherebbe altro che un'alterazione delle abitudini della ragazza. Da ultimo, la madre potrebbe eccepire il fatto che il padre, sebbene ben informato sulla scelta della scuola, abbia manifestato in ritardo il suo dissenso, unitamente al fatto di non essersi minimamente attivato per ricercare un istituto scolastico alternativo per la figlia.

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