Mantenimento dei figli: l'obbligazione degli ascendenti è sussidiaria e subordinata

Redazione Scientifica
05 Aprile 2023

Nell'ipotesi in cui uno dei genitori sia in grado di provvedere al mantenimento dei figli in assenza (volontaria o meno) dell'altro, l'obbligazione non sorge in capo agli ascendenti.

Qualora i genitori non dispongano di mezzi sufficienti al mantenimento dei figli gli altri ascendenti, legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono chiamati a fornire loro i mezzi necessari all'adempimento dei propri doveri nei confronti dei figli.

L'obbligazione degli ascendenti è subordinata e sussidiaria alla circostanza che neanche uno dei genitori sia in grado di provvedere al mantenimento.

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