L'Adunanza plenaria si pronuncia sui casi di rimessione declinati nell'art. 99 c.p.a.

Redazione Scientifica
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06 Aprile 2023

Con l'ordinanza in commento, l'Adunanza plenaria delinea i presupposti processuali per l'esame dei quesiti formulati dalla sezione rimettente, così come previsti dall'art. 99 c.p.a.

La sezione remittente ha chiesto all'Adunanza plenaria, in sede di ulteriore rinvio, di definire se, dalla decisione precedentemente adottata sulla questione rimessa, debba trarsi un vincolo di giudicato, residuando solo l'obbligo di statuire sulle spese, ovvero se sia stato unicamente affermato il principio di diritto.

Premesso che le possibilità di rimessione di una questione sono costituite dalla sussistenza di un contrasto interpretativo, dalla necessità di risolvere una questione di massima di particolare rilevanza ovvero dalla non condivisione da parte della sezione del principio di diritto già espresso dall'Adunanza plenaria in un altro giudizio, l'Adunanza plenaria chiarisce che:

a) l'art. 99 c.p.a. consente - in sede di rinvio - alla sezione rimettente di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall'Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può però essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio;

b) i quesiti sollevati con l'ulteriore ordinanza di rimessione non possono essere esaminati, se non rientrano in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 99 c.p.a.