Attestazione di conformità: la copia cartacea della sentenza nativa digitale che ne sia priva rende improcedibile il ricorso
11 Aprile 2023
In una causa relativa ad un pignoramento immobiliare, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla pubblicazione di sentenze redatte in formato nativo digitale: in particolare, nel caso in esame la copia cartacea della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente, estratta dal fascicolo telematico, non recava alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo.
A tal proposito, il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata costituisce condizione di procedibilità del ricorso per Cassazione: deve trattarsi, specificamente, di copia munita dell'attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché della data e del numero di tale pubblicazione.
La pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale, infatti, si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., 9 ottobre 2018, n. 24891; Cass., 29 gennaio 2019, n. 2362; Cass., 23 luglio 2021, n. 21192).
Pertanto, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
Per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, l'indicazione della data e il numero attribuito dal sistema, «sicché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa individuare con esattezza il provvedimento cassato».
Per questi motivi, nel caso di specie, essendo l'unica copia della sentenza impugnata prodotta priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.
(Fonte: dirittoegiustizia.it)
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