Le attività svolte dal Comune in favore di residenti non sono assoggettabili ad IVA in assenza di introiti con carattere di stabilità
06 Aprile 2023
Ai sensi degli artt. 2, paragrafo 1, 9, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 sull'Iva, la fornitura e l'installazione d'impianti di fonti di energie rinnovabili o la rimozione di componenti contenenti amianto che, tramite un'impresa, il Comune realizzi, quali propri compiti istituzionali, a favore di cittadini residenti, che ne hanno richiesta l'esecuzione in relazione ad immobili di loro proprietà, non costituiscono cessione di beni o prestazione di servizi assoggettate ad Iva, allorché da tali attività non scaturiscano, per il Comune, introiti aventi carattere di stabilità e pur in presenza del versamento da parte dei cittadini di un contributo non superiore al valore di un quarto della spesa complessiva, per il residuo finanziata da fondi pubblici.
Aurelio Cappabianca Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |