Impugnazione della decisione fondata su un’informazione che è impossibile ricondurre al mezzo istruttorio

Redazione scientifica
03 Aprile 2023

La decisione fondata su un'informazione che è impossibile ricondurre al mezzo istruttorio deve essere impugnata con lo strumento della revocazione oppure con il ricorso per cassazione? La questione alle Sezioni Unite.

La vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite trae origine dall'opposizione proposta dalla ricorrente avverso l'intimazione di pagamento notificatale in riferimento a tre cartelle esattoriali che le erano state notificate in precedenza e che non erano state tempestivamente opposte, la quale veniva rigettata in primo e secondo grado.

Avverso la pronuncia della Corte territoriale la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando, per quanto di interesse, il travisamento della prova documentale. In particolare, con il primo motivo, denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito travisato il contenuto e la valenza delle ricevute di consegna prodotte dall'agente della riscossione e per non aver rilevato che esse non contenevano alcun elemento che indicasse la loro afferenza alle intimazioni di pagamento, senza alcuna motivazione sul punto. Con il secondo motivo la ricorrente lamentava violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere i giudici territoriali travisato il contenuto degli stralci di visura camerale riprodotti dall'agente della riscossione nel corpo della memoria di costituzione in primo grado, senza rendere idonea motivazione sul punto.

Il Collegio richiama preliminarmente il contrasto giurisprudenziale formatosi in relazione alla denunciabilità per cassazione del cd. travisamento. Precisamente, l'orientamento pluridecennale della Corte è assolutamente fermo nel negare che la censura di travisamento dei fatti possa avere ingresso nel giudizio di legittimità, salvo il caso che abbia dato luogo ad un difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia su un elemento della fattispecie che, se esaminato, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione della causa, non senza precisare che, ai fini della censura, l'errore può rilevare in quanto errore di giudizio, diversamente soccorrendo il rimedio della revocazione (ex multis, Cass. civ. n. 1412/1966; Cass. civ. n. 10475/2001; Cass. civ. n. 15672/2005; Cass. civ. n. 7777/2012). Tali arresti sono stati integralmente recepiti da questa Corte anche in tempi recenti e con riguardo alla formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012.

Evidenziano, peraltro, i giudici, come tale soluzione sia stata espressamente disattesa da Cass. civ. n. 12971/2022, la quale ha reputato di poter distinguere il caso in cui il giudice di merito abbia effettivamente selezionato una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo di prova acquisito agli atti dal caso in cui, invece, la sua decisione si basi su un'informazione che è impossibile ricondurre al mezzo di prova da cui il giudice pretende di averla derivata. Mentre il primo caso rientrerebbe nell'errore nella valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in sede di legittimità, il secondo ben potrebbe essere dedotto ex art. 360, n. 4, c.p.c. sub specie di violazione dell'art. 115 c.p.c., purché il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass. civ. n. 24935/2020).

A parere del Collegio, tuttavia, non sembra potersi dare alcuna terza possibilità tra l'errore di percezione circa il contenuto oggettivo della prova e l'errore nella valutazione della prova stessa. Invero, o l'errore nasce in conseguenza di una svista, che porta il giudice a dare per acquisito un contenuto informativo la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti del processo (o a darlo per inesistente quando invece è incontrastabilmente affermato) - in tale caso la rilevanza dell'errore di percezione assume rilevanza solo in tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. - oppure nasce in virtù di un giudizio, e allora può essere oggetto di impugnazione solo in quanto la legge processuale ammette la censura dell'errore di giudizio e, dunque, nell'ambito del giudizio di legittimità, nei limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Per questi motivi, la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici: «se la decisione fondata su un'informazione che è impossibile ricondurre al mezzo istruttorio debba essere impugnata con lo strumento della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c.oppure col ricorso per cassazione, per nullità deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c., a condizione che sia stato assolto il duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice di merito e di specificare in termini di certezza la decisività della sottrazione di detti contenuti».