Rimessione in termini per la modifica del piano in caso di nuovi atti impositivi dell’Agenzia

06 Aprile 2023

In prossimità dell'adunanza dei creditori di un concordato preventivo, con proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art 182-ter l.fall., l'Amministrazione finanziaria ha notificato alcuni avvisi di accertamento: ci si chiede come possa procedere la società, che vuole impugnare detti avvisi in quanto ritenuti infondati, per modificare il piano concordatario e la proposta di trattamento dei crediti fiscali.

In prossimità dell'adunanza dei creditori di un concordato preventivo, con proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art 182-ter L.F., l'Amministrazione finanziaria ha notificato degli avvisi di accertamento. Come può procedere la società, che vuole impugnare detti avvisi in quanto ritenuti infondati, per modificare il piano concordatario e la proposta di trattamento dei crediti fiscali?

La Società ammessa alla procedura di concordato preventivo, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, nelle more dell'adunanza dei creditori (decorso il termine per la modifica del piano previsto ai sensi dell'art. 172 LF), notifichi dei nuovi atti impositivi, potrà chiedere al Tribunale di essere rimessa in termini al fine di consentirle la modifica del piano, con integrazione dell'attestazione ed eventuale modifica della proposta di transazione fiscale, anche al fine di consentire al Commissario Giudiziale di fornire adeguata informativa ai creditori. Sul punto è recentemente intervenuto il Tribunale di Bergamo che, con decreto del 2 novembre 2022, ha differito l'adunanza dei creditori rimettendo in termini la ricorrente per il deposito del piano concordatario e della proposta modificati alla luce delle nuove contestazioni avanzate da Agenzia delle Entrate.

Rimessa in termini, la Società potrà, poi, procedere sia ad impugnare gli atti notificati avanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria sia alla modifica del piano e della proposta concordataria nonché della proposta di trattamento dei crediti tributari, così da ricomprendere nella proposta di transazione anche le ulteriori e contestate pretese dell'Agenzia delle Entrate da soddisfare secondo le percentuali offerte nel concordato omologato una volta definito il relativo contenzioso tributario (così come previsto dalla Circolare 16/E del 23 luglio 2018, pag. 37 e seguenti).

Come noto, infatti, la stessa Agenzia, nella citata circolare, ha previsto che, nell'ipotesi in cui vi siano pretese creditorie dell'Agenzia delle Entrate contestate, “il debitore che intenda presentare una proposta di concordato preventivo vertente sui tributi può, pertanto, intraprendere o proseguire i contenziosi aventi ad oggetto i tributi medesimi. La proposta di concordato deve, in ogni caso, individuare il credito tributario complessivo, rappresentato sia dai debiti certi che dalle pretese in contestazione (…). In altri termini, il debitore deve includere nella proposta di concordato anche i crediti oggetto di accertamento giudiziale al duplice scopo di:

  • consentire l'ammissione dell'Amministrazione finanziaria al voto anche per l'ammontare dei crediti incerti;
  • rendere noto ai creditori l'intero ammontare dei debiti, certi e incerti, che gravano sulla massa attiva.

All'esito del contenzioso, i crediti giudizialmente accertati saranno soddisfatti secondo le percentuali offerte nel concordato omologato”.