Aiuti di Stato: la misura d’indennizzo della Romania a una compagnia aerea nel contesto della pandemia di Covid-19 è compatibile con il mercato interno

La Redazione
La Redazione
10 Aprile 2023

Il Tribunale UE, con la sentenza del 29 marzo 2023 (T-142/21), ha integralmente respinto il ricorso contro la decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto della Romania ad una compagnia aerea nel contesto della pandemia di Covid-19. Il 18 agosto 2020, infatti, la Romania aveva notificato alla Commissione europea una misura di aiuto in favore di una compagnia aerea sotto forma di un prestito di circa EUR 62 130 000 garantito dallo Stato e accompagnato da interessi sovvenzionati.

La misura notificata comportava due aiuti distinti fondati su due diverse basi giuridiche, ciascuna delle quali copriva un importo d'aiuto definito. Il primo aiuto consisteva in un prestito dell'importo di EUR 28 290 000 destinato a indennizzare la compagnia aerea B.A. per i danni direttamente subiti a causa dell'annullamento o della riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell'introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di Covid-19 nel periodo tra il 16 marzo e il 30 giugno 2020 (in prosieguo: la «misura di indennizzo»). Il secondo aiuto riguardava un prestito dell'importo di EUR 33 840 000 destinato a coprire parzialmente il fabbisogno urgente di liquidità della B.A. derivante dalle perdite operative registrate a seguito della pandemia (in prosieguo: l'«aiuto per il salvataggio»).

Senza avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha constatato, con decisione del 20 agosto 2020 [1], che la misura notificata costituiva un aiuto di Stato le cui due parti erano compatibili con il mercato interno. In tal senso, la Commissione ha dichiarato la misura d'indennizzo compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE [2]. L'aiuto per il salvataggio è stato a sua volta dichiarato compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE [3], in combinato disposto con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (in prosieguo: gli «orientamenti») [4].

La compagnia aerea W.A. H. Zrt. ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione, ricorso che è stato respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale. Con la sua sentenza, il Tribunale conferma l'analisi della compatibilità della misura notificata con il mercato interno effettuata dalla Commissione.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale respinge, in primo luogo, il motivo di annullamento vertente su un'applicazione erronea dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Al riguardo, la ricorrente contestava alla Commissione, in particolare, di essere incorsa in errori nella sua valutazione del danno subito dalla B.A. a causa delle restrizioni di viaggio imposte nel contesto della pandemia di Covid-19.

Sul punto, il Tribunale ricorda che possono essere compensati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE solo gli svantaggi economici arrecati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Ne consegue che gli aiuti che possono essere superiori alle perdite subite dai loro beneficiari non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Inoltre, il Tribunale ricorda che il fatto generatore del danno, quale definito nella decisione impugnata, deve essere la causa determinante del danno al quale l'aiuto intende ovviare ed essere direttamente all'origine di quest'ultimo.

Per poter dichiarare la misura d'indennizzo compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, la Commissione doveva di conseguenza interrogarsi con particolare attenzione sulla questione se le restrizioni di viaggio imposte nell'ambito della pandemia di Covid-19 rappresentassero davvero la causa determinante del danno che tale misura mirava a compensare o se, al contrario, una parte di tale danno fosse dovuta alle difficoltà preesistenti della B.A.

Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale respinge, in particolare, l'argomento della ricorrente secondo cui, non escludendo le perdite della B.A. derivanti da difficoltà preesistenti, la Commissione avrebbe sovrastimato il danno subito in conseguenza della pandemia di Covid-19. Al riguardo, il Tribunale precisa che la Commissione ha confrontato la situazione finanziaria reale della B.A. con uno scenario controfattuale che si sarebbe verificato in assenza delle restrizioni di viaggio, fondato sulle entrate e sui costi preventivati nel bilancio 2020 per il periodo dal 16 marzo al 30 giugno 2020.

Ai fini di tale scenario controfattuale, la Commissione aveva preso in considerazione le difficoltà della B.A. preesistenti alla pandemia di Covid-19. Dato che dette difficoltà si erano riflesse anche nei risultati reali della B.A. e figuravano pertanto nei due scenari che la Commissione aveva raffrontato, il Tribunale conclude che il loro impatto è stato neutralizzato nel calcolo dei danni subiti dalla B.A. a causa delle restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di Covid-19.

In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo di annullamento vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, letto alla luce degli orientamenti. In tale contesto, la ricorrente sosteneva in particolare che, affermando che l'aiuto per il salvataggio perseguiva un obiettivo di interesse comune ai sensi del punto 43 degli orientamenti, la Commissione era incorsa in un errore.

In tale ambito, il Tribunale rileva che dal punto 43 degli orientamenti risulta che, per essere dichiarato compatibile con il mercato interno in base agli orientamenti, l'aiuto notificato deve perseguire un obiettivo di interesse comune, vale a dire essere volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere un fallimento del mercato. Ciò è confermato dal punto 44 di tali orientamenti, secondo il quale gli Stati membri devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, in particolare dimostrando che esiste il rischio di interruzione di un importante servizio che sia difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario.

Orbene, per quanto riguarda l'importanza del servizio fornito dalla B.A., dalla decisione della Commissione emerge che tale compagnia aerea garantiva la connettività della Romania servendo collegamenti aerei interni e internazionali, rivolgendosi in particolare a due categorie specifiche di passeggeri i cui spostamenti dipendevano in larga misura da collegamenti aerei low cost, ossia i piccoli imprenditori locali e la comunità rumena stabilita all'estero. Secondo la Commissione, i servizi aerei della B.A. erano, inoltre, difficili da riprodurre, in quanto le altre compagnie aeree low cost erano poco, se non addirittura per nulla, presenti sulla maggior parte delle rotte offerte dalla B.A. e quest'ultima occupava quindi una nicchia che non era sfruttata da altre compagnie aeree low cost sul mercato rumeno.

Poiché nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente è idoneo a rimettere in discussione i suesposti rilievi, il Tribunale conclude che la Commissione ha giustamente constatato che, in caso di uscita della B.A. dal mercato, sarebbe esistito il rischio concreto di interruzione di taluni servizi di trasporto aereo di passeggeri, considerati importanti e difficili da riprodurre nelle circostanze particolari del caso di specie, di modo che l'aiuto notificato perseguiva un obiettivo di interesse comune.

Poiché anche gli altri motivi dedotti dalla ricorrente si sono rivelati infondati, il Tribunale respinge integralmente il ricorso.

______________________________________________________________________________________________________________________

[1] Decisione C(2020) 5830 final della Commissione, del 20 agosto 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57026 (2020/N) - Romania - COVID-19: Aiuto in favore della B.A.

[2] Conformemente a tale disposizione, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

[3] Ai sensi di detta disposizione, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, possono considerarsi compatibili con il mercato interno.

[4] Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1).