Appello: se manca la data della notifica via PEC l’impugnazione è improcedibile

Redazione scientifica
12 Aprile 2023

La nullità della costituzione dell'appellante per inosservanza delle forme può essere sanata a seguito della costituzione dell'appellato ma solo se dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello. Se invece mancano i file attestanti la notifica dell'appello effettuata via PEC, così come le copie analogiche della stessa, il giudice di seconde cure deve dichiarare improcedibile l'impugnazione.

Nell'ambito di un procedimento di opposizione all'esecuzione, la Corte d'appello dichiarava improcedibile l'impugnazione in quanto all'atto della costituzione, avvenuta in forma telematica, la parte appellante non aveva dato prova della notificazione dell'atto di appello, «non depositando né i file telematici della sua effettuazione con posta elettronica certificata, né copie analogiche della stessa».

La Corte riscontrava dunque un'ipotesi di nullità non sanabile per effetto della costituzione della parte appellata, la quale aveva depositato la copia dell'atto di appello e la relata di notifica in formato .pdf – anziché .xml -. Risultavano comunque mancanti i «documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione». Tale decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte di legittimità.

Con il ricorso viene censurata la declaratoria di improcedibilità dell'appello per non aver il giudice territoriale reputato la nullità della costituzione della parte appellante sanata per effetto della costituzione dell'appellata, poiché compiuta con l'allegazione (con file in formato pdf) dell'atto di citazione in appello unitamente alla relazione di notifica (recante la medesima data di esecuzione indicata dall'appellante) e senza contestazione «in merito alla conformità delle ricevute delle notifiche eseguite via PEC ed allegate in PDF da parte appellante».

Il motivo risulta privo di fondamento. Il Collegio ribadisce l'applicabilità dei principi giurisprudenziali secondo cui la sanzione dell'improcedibilità è ricollegata solo all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme. Viene ribadita anche la generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo, «potendosi predicare l'applicazione di essi anche all'ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell'appellante avvenga non già con una copia cartacea (c.d. velina) dell'atto di appello, bensì con il deposito di un file in formato pdf che riproduca informaticamente l'immagine del documento rappresentato».

Puntualizza però la pronuncia in oggetto come «la sanatoria della nullità della costituzione dell'appellante da inosservanza delle forme in conseguenza della costituzione dell'appellato incontri un limite: occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello». Nel caso di specie invece la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione si fonda proprio sulla mancata prova, al momento di celebrazione della udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell'atto di appello. il giudice dà conto - correttamente - del fatto che parte appellante non abbia depositato i file telematici della notifica dell'appello, effettuata via PEC, «né copie analogiche della stessa». Anche nella produzione degli appellati non è presente «il file della notificazione loro indirizzata telematicamente».

Infine, gli appellati non hanno depositato «al pari dell'appellante, documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione». Era in conclusione impossibile accertare la tempestiva costituzione della parte appellante, non sussistendo un elemento idoneo da cui dedurre la data di notifica dell'atto di appello alla parte appellata.

Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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