Il datore può ricorrere ad un investigatore privato anche se potenzialmente può geolocalizzare il dipendente mediante gli strumenti informatici forniti in dotazione.
Può il datore legittimamente chiedere l'intervento di un'agenzia di investigazione privata al fine di accertare la fondatezza del sospetto circa l'allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro per motivi privati? Può rilevare la potenziale geolocalizzazione del lavoratore mediante il tablet a questo fornito in dotazione?
Sulla questione la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il divieto per il datore di ricorrere a controlli eseguiti tramite un'agenzia di investigazione privata è limitato alla verifica dell'adempimento o dell'inadempimento della sua prestazione lavorativa come tale, ovvero delle sue modalità di esecuzione.
Al datore non è, invece, vietato eseguire, anche attraverso la suddetta agenzia, un “controllo difensivo”, il quale può estendersi a verificare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del lavoratore, quali, come nel caso sottoposto, l'allontanamento dal luogo di lavoro (in orario ordinario e per scopi privati), qualora ciò non sia stato oggetto di richiesta né sia documentato.
Per procedere a detti controlli, inoltre, è sufficiente anche il solo sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, purché la situazione di dubbio circa la correttezza della condotta tenuta dal dipendente sia plausibilmente giustificata dal datore (i.e. elementi di fatto determinanti l'insorgenza del sospetto). Sul punto si evidenza l'irrilevanza della teorica possibilità per il datore di geolocalizzare il lavoratore attraverso la traccia informatica di uno strumento fornito al medesimo, ciò non impedendo il legittimo utilizzo - nei limiti sopra indicati - di indagini investigative esterne.