Finanziamento sottoscritto da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, cosa succede con la separazione?

Alessandro Cerrato
12 Aprile 2023

Nel caso di un finanziamento per spese familiari contratto (firmato) da uno dei due coniugi in costanza di matrimonio in regime di comunione legale, con la separazione personale dei medesimi, è obbligato in solido anche l'altro coniuge che non lo ha sottoscritto?

È doveroso premettere che, in costanza di matrimonio in regime di comunione legale, l'art 186 c.c. prevede che costituiscano debiti della comunione quelli gravanti sui beni della comunione al momento dell'acquisto, quelli derivanti dall'amministrazione ordinaria del patrimonio comune, le spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione/educazione dei figli, ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi, nonché ogni altra obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente nell'interesse della famiglia.

Ciò si spiega in quanto, l'obbligo imposto dall'art. 147 c.c. ad entrambi i coniugi di mantenere, educare ed istruire la prole comune si riverbera nei rapporti verso terzi con la conseguenza che, ove si tratti di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze familiari, deve riconoscersi il potere dell'uno e dell'altro coniuge, con efficacia verso i terzi creditori, in virtù di un mandato tacito, di compiere anche atti di straordinaria amministrazione e di assumere le obbligazioni con effetti vincolanti per ambedue.

Qualora solo un coniuge abbia sottoscritto un finanziamento finalizzato al soddisfacimento di esigenze economiche familiari (e non personali), delle obbligazioni derivanti dallo stesso risponde in via immediata la comunione con i suoi beni e qualora tali beni risultino insufficienti, ciascun coniuge fino alla misura della metà del credito, ai sensi dell'art. 190 c.c.

A seguito dello scioglimento della comunione legale quale conseguenza della separazione personale dei coniugi si determina altresì il venir meno del regime di coacquisto, delle responsabilità ex art. 186 c.c. e si suddividono in pari quota le attività e le passività facenti parti della comunione ex art. 194 c.c.

Tuttavia, suddetta ripartizione ha effetti solo nei rapporti interni tra coniugi: non ha valore verso i terzi creditori che per soddisfare le proprie pretese potranno agire sui beni di entrambi.

Nei confronti dei creditori della comunione legale vige infatti il principio della responsabilità solidale attiva ex art. 1292 c.c. secondo cui entrambi i coniugi saranno chiamati a rispondere per la medesima prestazione congiuntamente, anche dopo la separazione legale.

In conclusione, l'istituto di credito che ha erogato il finanziamento ai coniugi potrà rivalersi solidalmente sui beni di entrambi per il soddisfacimento del proprio credito, in modo che ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera l'altro.

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