Responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera

La Redazione
02 Gennaio 2023

Un appaltatore viene incaricato da un condominio di risolvere un problema di impermeabilizzazione dell'edificio. A conclusione dei lavori vengono riscontrati diversi e gravi difetti nell'esecuzione dell'opera, con conseguente richiesta di risarcimento nei confronti dell'esecutore. Questi rifiuta tale responsabilità, essendo stato mero esecutore delle direttive impartite dal committente, avvertito, peraltro, dall'appaltatore stesso circa la non idoneità di talune scelte esecutive. La Cassazione chiarisce la questione (Cass. 15 dicembre 2022 n. 36781).

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente.

Se queste sono palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle (quale nudus minister) per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.

Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.