Contratti internazionali: giudice competente a risolvere le controversie

La Redazione
05 Gennaio 2023

Nei contratti internazionali le parti sono libere di scegliere l'organo competente a risolvere le controversie che dovessero insorgere tra loro. È opportuno, però, che lo definiscano in una clausola contrattuale: quali sono i requisiti di validità di tale clausola attributiva della competenza giurisdizionale? La Corte di giustizia interviene sulla questione (C.Giust. UE 24 novembre 2022 n. 358).

Nei contratti internazionali la scelta del giudice competente a risolvere una controversia transnazionale è valida anche se il contratto scritto rinvia a un collegamento ipertestuale di un sito web che contiene le condizioni generali del contratto, inclusa la scelta del giudice. E questo anche nel caso in cui non sia richiesta l'accettazione delle condizioni del contratto spuntando una casella sul sito. 

La Corte ha messo in rilievo che le nuove tecniche di comunicazione hanno portato a un cambiamento nelle forme di conclusione del contratto, richiedendo che le clausole attributive di competenza siano registrate in modo durevole. Ciò ha come conseguenza che alcune forme di comunicazione elettronica, che hanno il vantaggio di semplificare la conclusione di contratti, sono equiparabili alla forma scritta.

In merito ai requisiti di forma e alla prova documentale «è sufficiente che sia possibile salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto», ed è irrilevante che «le informazioni trasmesse siano state fornite dall'impresa interessata o ricevute dal contraente», a maggior ragione nei casi in cui il procedimento principale riguardi rapporti contrattuali continuativi tra imprese commerciali, tra le quali esistono pratiche e usi consolidati.

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