Nullità e decadenza dei marchi: dal 29 dicembre 2022 al via la nuova proceduraFonte: DM 13 gennaio 2010 n. 33
05 Gennaio 2023
A decorrere dal 29 dicembre 2022 diventa operativo il procedimento amministrativo per contestare la validità di un marchio e farne dichiarare la nullità o la decadenza davanti all'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi). L'avvio della nuova procedura è reso possibile a seguito della nuova disciplina prevista nel Reg. di attuazione CPI (nuovi artt. da 63 bis a 63 terdecies DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33, introdotti dal DM Svil. Econ. 19 luglio 2022 n. 180). Di seguito illustriamo gli aspetti principali e le fasi fondamentali del procedimento. Presentazione della domanda Otre agli elementi previsti a pena di inammissibilità dall'art. 184 bis c. 4 e 5 CPI, l'istanza deve riportare (art. 63 bis c. 2 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33):
Se l'istanza si fonda su un marchio o diritto anteriore, deve contenere anche (art. 63 bis c. 3 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33):
Esame dell'Ufficio Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza (art. 63 quater c. 1 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33; per i motivi di irricevibilità: art. 63 quater c. 2 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33; per i motivi di inammissibilità: art. 63 quater c. 3 e 4 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33). Se l'istanza è ricevibile e ammissibile, l'UIBM comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di 2 mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti (art. 63 quinquies c. 1 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33). In assenza di accordo l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di 60 giorni per il deposito delle proprie deduzioni (art. 63 quinquies c. 2 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33). Decorso il termine assegnato, se il titolare del marchio contestato (art. 63 quinquies c. 3 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33).
Decisione Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza sono decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza (art. 63 sexies c. 1 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33). L'UIBM emette la decisione entro 24 mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione (art. 63 decies DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33). Se l'istanza è accolta, l'UIBM dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone, se del caso, il trasferimento della titolarità della registrazione. Nel caso di registrazione internazionale, comunica la decisione all'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). |