Registro dei pegni mobiliari non possessori: pubblicate le specifiche tecniche

La Redazione
19 Gennaio 2023

Al fine di rendere pienamente operativo il registro dei pegni mobiliari non possessori, è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione delle specifiche tecniche per la redazione di domande e titoli e per la relativa trasmissione al conservatore (Provv. AE 12 gennaio 2023).

Dal 23 gennaio 2023 è in vigore il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate (di seguito «AE») che riguarda il registro dei pegni mobiliari non possessori. Il provvedimento prevede:

  • le specifiche tecniche per la redazione e per la trasmissione al conservatore (capo area del registro pegni) delle domande e dei titoli, ai fini dell'iscrizione nel registro;
  • le modalità per la registrazione dei titoli (e quindi dell'atto costitutivo del pegno non possessorio, dell'atto contenente il consenso o l'ordine per la cancellazione, o dell'atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l'annotazione).

Il provvedimento rende pienamente operativo il registro dei pegni mobiliari non possessori.

Nello specifico, in merito all'iscrizione al registro pegni, la trasmissione del titolo e della domanda avviene esclusivamente con modalità telematica, seguendo le specifiche tecniche allegate al provvedimento. Nel caso in cui le informazioni trasmesse non risultino conformi alle specifiche tecniche, l'invio della domanda viene considerato come non effettuato (artt. 3 e 4 Provv. AE 12 gennaio 2023).

Una volta effettuata l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente, tramite il servizio telematico, il c.d. certificato di eseguita formalità con indicazione della data e del numero di iscrizione. In caso di rifiuto da parte del conservatore di ricevere titoli e domande, viene restituita al richiedente, per via telematica, la domanda con l'indicazione dei motivi di rifiuto (art. 8 Provv. AE 12 gennaio 2023).

Anche la registrazione del titolo avviene esclusivamente con modalità telematiche, fatti salvi i casi relativi ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e delle scritture private accertate giudizialmente. La registrazione è considerata effettuata quando i dati (compresi quelli relativi al pagamento) sono ricevuti correttamente dal sistema informativo (art. 5 Provv. AE 12 gennaio 2023).

L'AE attesta, mediante apposite ricevute, l'avvenuta ricezione del titolo, le informazioni riguardanti i pagamenti delle somme addebitate, nonché la registrazione con relativa data ed estremi. Le ricevute sono trasmesse, per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione (art. 7 Provv. AE 12 gennaio 2023).

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