Appalto tra privati: forma del contratto e prova

La Redazione
31 Gennaio 2023

La legge non prescrive una forma specifica per il contratto d'appalto: nel caso in cui non rivesta la forma scritta, come si può provare l'esistenza del contratto e il suo contenuto? La Cassazione chiarisce quando è possibile ricorrere alle presunzioni semplici.

La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem: può infatti essere concluso anche per fatti concludenti

Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni, ma queste ultime devono necessariamente rivestire i caratteri della gravità, della precisione e, qualora siano più d'una, della concordanza (ai sensi dell'art. 2729 c.c.).

Inoltre, trattandosi di un contratto non soggetto all'obbligo della forma scritta, «un documento privo di sottoscrizione, quale una minuta, può essere utilizzato dal giudice del merito come fonte di elementi presuntivi, da valutarsi in relazione ad ogni altra circostanza, al fine di dedurne l'esistenza di un accordo verbale corrispondente al contenuto del documento stesso».

Nel caso concreto, il ricorrente (appaltatore incaricato di effettuare la manutenzione di un tetto) lamentava la non corretta utilizzazione dello strumento della presunzione semplice da parte della Corte d'appello, sostenendo che il giudice vi avesse fatto ricorso nonostante la mancanza dei requisiti sopracitati e, quindi:

  • gravità, intendendosi per tale il grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto;
  • precisione, la quale va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
  • concordanza che, invece, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.

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