Appalto tra privati: forma del contratto e prova
31 Gennaio 2023
La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem: può infatti essere concluso anche per fatti concludenti. Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni, ma queste ultime devono necessariamente rivestire i caratteri della gravità, della precisione e, qualora siano più d'una, della concordanza (ai sensi dell'art. 2729 c.c.). Inoltre, trattandosi di un contratto non soggetto all'obbligo della forma scritta, «un documento privo di sottoscrizione, quale una minuta, può essere utilizzato dal giudice del merito come fonte di elementi presuntivi, da valutarsi in relazione ad ogni altra circostanza, al fine di dedurne l'esistenza di un accordo verbale corrispondente al contenuto del documento stesso». Nel caso concreto, il ricorrente (appaltatore incaricato di effettuare la manutenzione di un tetto) lamentava la non corretta utilizzazione dello strumento della presunzione semplice da parte della Corte d'appello, sostenendo che il giudice vi avesse fatto ricorso nonostante la mancanza dei requisiti sopracitati e, quindi:
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