Appalto e clausole vessatorie per i consumatori

La Redazione
02 Febbraio 2023

Ai sensi degli  artt. 33 e 34 D.Lgs. 206/2005 (c.d. codice del consumo) sono vessatorie le clausole del contratto concluso tra il consumatore e il professionista che «malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». La Cassazione si sofferma sulla clausola che prevede la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Nel contratto d'appalto predisposto unilateralmente dalla società appaltatrice, l'efficacia della deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri (ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. t D.Lgs. 206/2005), al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art 1341 c.c.ma anche allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista (ai sensi dell'art. 34 c. 4 e 5 D.Lgs. 206/2005).

La prova dell'avvenuta trattativa costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola, essendo un antecedente logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola.

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