Appalto e clausole vessatorie per i consumatori
02 Febbraio 2023
Nel contratto d'appalto predisposto unilateralmente dalla società appaltatrice, l'efficacia della deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri (ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. t D.Lgs. 206/2005), al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art 1341 c.c.ma anche allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista (ai sensi dell'art. 34 c. 4 e 5 D.Lgs. 206/2005). La prova dell'avvenuta trattativa costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola, essendo un antecedente logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola. |