Rinuncia all'indennità per la perdita di avviamento

La Redazione
24 Febbraio 2023

Il conduttore non può rinunciare preventivamente o in sede di stipulazione del contratto all'indennità per la perdita dell'avviamento, pena la nullità di tale patto (art. 79 L. 392/78). Può rinunciarvi successivamente alla stipula del contratto? I chiarimenti della Cassazione (Cass. 16 febbraio 2023 n. 4947).

Nella locazione di un immobile ad uso commerciale, la rinuncia da parte del conduttore all'indennità per la perdita di avviamento è valida purché sia negoziata successivamente alla conclusione del contratto, ossia quando le parti si trovano in una condizione di effettiva parità.

Se sussistono tali condizioni, la rinuncia all'indennità non contrasta con l'art. 79 L. 392/78 il cui scopo è quello di evitare l'elusione di norme imperative al momento della stipulazione del contratto, aggravando in particolare la posizione del conduttore. Secondo tale norma, infatti, è nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale ovvero ad attribuirgli altri vantaggi in contrasto con le disposizioni della legge stessa (istitutiva dell'equo canone).

Alla luce di quanto detto, ad esempio, alla cessazione del contratto di locazione, le parti possono concludere una transazione in cui convengono anche la rinuncia del conduttore all'indennità per avviamento commerciale ai sensi dell'art. 34 L. 392/78.

Nello stesso senso anche Cass. 21 luglio 2022 n. 22826.

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