Liquidazione controllata di imprenditore cancellato

La Redazione
13 Aprile 2023

Nel contesto di un procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso da una persona fisica in passato esercente – prima della cancellazione dal Registro – un'attività d'impresa, il Tribunale di Monza si pronuncia sulla sussistenza dei requisiti fondativi del ricorso ex art. 268 CCII.

Il Tribunale di Monza si pronuncia con sentenza, ex art. 270 CCII, a favore della apertura di una procedura di liquidazione controllata.

Nello specifico, la domanda ex art. 268, comma 1, CCII era stata depositata da una persona fisica svolgente – al momento del deposito – l'attività di docente di scuola primaria. La ricorrente, si legge nella pronuncia, aveva in passato svolto attività d'impresa, cessata nel 2013 a causa dello scioglimento della ditta e conseguente cancellazione dal registro delle imprese. A tale attività imprenditoriale sarebbe da ascriversi – secondo quanto ricostruito nella relazione dell'OCC richiesta dalla legge ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII – lo stesso sovraindebitamento.

In primo luogo, i Giudici si esprimono sulla adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore. Il Tribunale rammenta, tra l'altro, la portata fondamentale che assume, nel contesto normativo del “nuovo” Codice della crisi, il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 CCII, che comprende al suo interno il dovere di cooperazione con gli organi della procedura al fine del raggiungimento degli scopi di quest'ultima (nel caso specifico, la liquidazione del patrimonio del debitore in un tempo ragionevole). Ciò implica, prosegue il Tribunale “che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti, ma deve coordinarsi con l'obbligo di completa disclosure imposto dal citato art. 4 CCII. L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del GD ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272”. Ciò detto, il Collegio ritiene che la debitrice e l'OCC abbiano “depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda”.

In secondo luogo, il Tribunale monzese si pronuncia sulla sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura.

Primariamente, i Giudici prendono atto del fatto che la ricorrente non è più imprenditrice dal 2013, anno dello scioglimento volontario e della cancellazione dal Registro delle imprese. Tanto basta al Collegio per escludere l'applicabilità al caso di specie del diverso istituto della liquidazione giudiziale, ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. In conseguenza di ciò, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. c), 65 comma 1, 66, e 268 comma 1 CCII, la ricorrente viene ritenuta legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata.

Si rileva, poi, che dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII (strumenti di regolazione della crisi).

Infine, viene dato atto della ricorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, di un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza. Quest'ultima viene dedotta dalla incapacità della debitrice di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte e, in particolare, dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

La causa del sovraindebitamento viene ascritta – dall'OCC, in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso – alla attività di impresa esercitata dalla debitrice fino al 2013, trattandosi dunque di posizioni debitorie che afferiscono ad un periodo antecedente il quinquennio.

Ritenuti, dunque, sussistenti tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, il Tribunale si pronuncia con sentenza ai sensi dell'art. 170 CCII.