Tribunale di Venezia: linee guida per l'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace

13 Aprile 2023

Il Tribunale di Venezia dirama le Linee Guida per l'opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace, secondo le esigenze di semplificazione delle procedure, evidenziate proprio dalla Riforma Cartabia.

Il Tribunale di Venezia a seguito della c.d. Riforma Cartabia, dirama le Linee Guida per l'opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace, alla luce degli artt. 316 e 281-undecies c.p.c. e del d.lgs. n. 149/2022.

L'art. 316 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° marzo 2023, prevede che: “davanti al giudice di pace, la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili”.

La norma rinvia al procedimento semplificato di cognizione, disciplinato dall'art. 281-undecies c.p.c., il quale prevede che: “la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7 del terzo comma dell'art. 163”.

In ordine alle questioni di carattere temporale viene stabilito che:

  • Se il ricorso per ingiunzione è stato depositato prima del 1° marzo 2023 l'opposizione dovrà essere introdotta con atto di citazione e trattata secondo il procedimento ante riforma. L'opposizione sarà tempestiva se l'atto di citazione è notificato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
  • Se il ricorso per ingiunzione è stato depositato dopo il 28 febbraio 2023 l'opposizione dovrà essere introdotta con ricorso e trattata secondo il nuovo rito semplificato. Perché l'opposizione sia tempestiva il ricorso dovrà essere depositato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Per quanto riguarda i possibili errori nel procedimento formale di opposizione a decreto ingiuntivo:

  • Se l'opposizione viene proposta con ricorso relativamente a un procedimento introdotto prima del 1° marzo 2023, l'opposizione sarà, comunque, ammissibile purché il ricorso sia depositato e notificato entro il termine per l'opposizione;
  • Se l'opposizione è relativa a un ricorso per ingiunzione depositato dopo il 28 febbraio 2023 e viene per errore introdotta con atto di citazione, l'opposizione sarà, comunque, ammissibile se l'atto di citazione viene notificato e depositato in cancelleria (e, di conseguenza, iscritto a ruolo) entro il termine per l'opposizione. Diversamente, si incorrerà in una pronuncia di inammissibilità e conferma del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 15 febbraio 2023, n. 4667 per il rito del lavoro).

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Pertanto, si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.