La riqualificazione d'ufficio del rito appalti applicabile alla controversia

Redazione Scientifica
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13 Aprile 2023

Il rito appalti di cui all'art. 120 c.p.a. risponde ad esigenze di interesse pubblico, non rientra nella disponibilità delle parti e si applica ex lege al ricorrere dei relativi presupposti. Ne consegue che, qualora gli appelli in materia di appalti siano proposti come appelli ordinari, spetta all'ufficio giudiziario riqualificarlo come rito ai sensi dell'art. 120 c.p.a., fissando d'ufficio l'udienza di discussione.

Una sentenza in materia di appalti era stata impugnata entro il termine previsto dall'art. 120 c.p.a., con indicazione, nel modulo di deposito di appello, della tipologia “appello avverso sentenza” e non già di “appello avverso sentenza nel rito di cui all'art. 120 c.p.a.”, con conseguente versamento del contributo unificato nella misura prevista per il rito ordinario e non nella misura maggiore prevista per il rito appalti.

Il ricorso è rimasto pendente con la qualificazione di rito ordinario e messo nello stato “assegnato a sezione”, difettando istanza di fissazione di udienza, sul presupposto che si trattasse di rito ordinario.

Tanto premesso, il decreto in commento osserva che la scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, in ragione dell'interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti.

Pertanto, compete all'ufficio la riqualificazione del rito applicabile come rito ex art. 120 c.p.a., in caso di erronea od omessa indicazione della tipologia ad opera delle parti, con conseguente calendarizzazione dell'udienza d'ufficio e integrazione del versamento del contributo unificato nella misura dovuta da parte dell'appellante.