Crollo del controsoffitto: quando il locatore è esente da responsabilità?

La Redazione
02 Marzo 2023

La Cassazione delinea i confini della responsabilità del locatore nel caso di danni (crollo del controsoffitto) subiti dal conduttore di un immobile ad uso non abitativo. Si sofferma in particolare sulla rilevanza che la condotta del conduttore può avere nella causazione del danno (Cass. 24 febbraio 2023 n. 5735).

In caso di danni subìti dal conduttore di un immobile ad uso non abitativo (nel caso concreto si trattava del crollo di un controsoffitto), affinché il locatore sia esente da responsabilità, devono ricorrere due elementi:

1) l'offerta da parte del locatore (ai sensi dell'art. 1207 c.c.) di procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione, necessari per eliminare il pericolo, accompagnata dall'offerta formale di un provvisorio trasferimento in altro locale messogli a disposizione dal locatore;

2) il rifiuto ingiustificato da parte del conduttore di trasferirsi nel locale messogli a disposizione. In tal caso, è il conduttore a poter essere considerato esclusivo responsabile del danno.

Nel caso concreto, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, pur in presenza di un ritardo del locatore nel procedere alle riparazioni, aveva ritenuto determinante nella causazione del danno il rifiuto opposto dal conduttore al trasferimento provvisorio in altri locali, senza previamente verificare se l'offerta di tale trasferimento, avanzata dal locatore, avesse formato oggetto di apposita intimazione ai sensi dell'art. 1207 c.c. e fosse stata ingiustificatamente rifiutata.

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