Leasing indicizzato: intervengono le Sezioni Unite della Cassazione
09 Marzo 2023
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse con riferimento alla meritevolezza di tutela della c.d. clausola di rischio cambio inserita in un contratto di leasing e alla sua eventuale qualificazione quale strumento derivato implicito. Nello specifico hanno affermato i seguenti principi: 1) la clausola inserita in un contratto di leasing in base alla quale: - la misura del canone possa mutare in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica e una valuta straniera; - l'importo mensile del canone resti nominalmente invariato e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte, non costituisce un patto immeritevole di tutela (ai sensi dell'art. 1322 c.c.) né uno «strumento finanziario derivato implicito»; 2) il giudizio di «immeritevolezza» (di cui all'art. 1322 c. 2 c.c.) va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza né alla chiarezza né alla aleatorietà del contratto: ciò significa che, per poter qualificare un patto atipico immeritevole di tutela, è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che l'ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati. |