Provvigione del mediatore e suddivisione tra più mediatori
21 Marzo 2023
Il mediatore ha diritto alla provvigione a condizione che il suo intervento abbia inequivocabilmente costituito, dal punto di vista materiale e funzionale, l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto (c.d. principio della causalità adeguata), ovvero sempre che l'affare, poi successivamente concluso, possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario. È dunque irrilevante il fatto che il mediatore non sia intervenuto in tutte le fasi della trattativa o il fatto che il processo di formazione della volontà delle parti sia stato complesso ed articolato nel tempo. Inoltre, il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori (ai sensi dell'art. 1758 c.c.) sorge soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa ovvero anche autonomamente, giovandosi però consapevolmente l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare. Da ciò consegue che non sussiste il diritto alla divisione della provvigione, ove, dopo una prima fase di trattative incardinatesi con una messa in contatto del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. |