Appalto: consegna dell'opera e accettazione

La Redazione
24 Marzo 2023

La cassazione chiarisce la differenza tra «atto di consegna» dell'opera e «accettazione» della stessa, precisandone gli effetti in merito all'onere della prova (Cass. 13 marzo 2023 n. 7267).

Nell'appalto l'atto di consegna dell'opera va tenuto distinto dall'accettazione: il primo costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per fatti concludenti) il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo.

Tuttavia, a prescindere dall'accettazione, qualora sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume e, di conseguenza, spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.

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