Tutela dei consumatori: novità dal 2 aprile 2023

La Redazione
04 Aprile 2023

Pubblicato in GU il D.Lgs. 26/2023 di attuazione della c.d. Direttiva Omnibus (Dir. UE 2019/2161). Scopo del provvedimento è rafforzare la tutela dei consumatori uniformandola a quella europea. Tra le novità vi sono quelle relative ai contratti tra professionisti e consumatori, le sanzioni in caso di clausole vessatorie, le pratiche commerciali scorrette, gli annunci pubblicitari. L'entrata in vigore è fissata per il 2 aprile 2023, con qualche eccezione (D.Lgs. 26/2023).

È stato pubblicato il D.Lgs. 26/2023 di attuazione della c.d. Direttiva Omnibus (Dir. UE 2019/2161), che contiene nuove disposizioni finalizzate a rafforzare la tutela dei consumatori in diversi ambiti (contratti con i professionisti, clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, ecc.).

Tali disposizioni modificano il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e sono in vigore dal 2 aprile 2023, ad eccezione di quelle in materia di annunci di riduzione di prezzo che si applicheranno dal 1° luglio 2023 (novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 26/2023: art. 2D.Lgs. 26/2023). 

Di seguito le principali novità.

1) Contratti con i consumatori e diritto di recesso (in vigore dal 2 aprile 2023)

È stato aggiornato e ampliato l'elenco delle informazioni che il professionista deve fornire ai consumatori prima della conclusione di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, al fine di (art. 49 D.Lgs. 206/2005 modif. dall'art. 1 c. 12 e 13 D.Lgs. 26/2023):

  • allineare le nuove definizioni di «beni digitali» e «servizi digitali»;
  • imporre al professionista di fornire al consumatore anche un numero di telefono e un indirizzo email, nonché informazioni su eventuali altri mezzi di comunicazione offerti purché consentano un contatto rapido ed una comunicazione efficace;
  • indicare se il prezzo applicato al consumatore è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.

Sono stati, inoltre, introdotti obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi nei mercati online (art. 49 bis c. 1 D.Lgs. 206/2005 introd. dall'art. 1 c. 14 D.Lgs. 26/2023).

In merito al diritto di recesso, è stato esteso dagli ordinari 14 giorni a 30 giorni il periodo in cui il consumatore può recedere dai contratti conclusi nel contesto di visite a domicilio non richieste di un professionista o di escursioni organizzate per promuovere o vendere prodotti ai consumatori (art. 52 c. 1 bis D.Lgs. 206/2005 introd. dall'art. 1 c. 17 lett. a D.Lgs. 26/2023).

2) Clausole vessatorie (in vigore dal 2 aprile 2023)

Nel caso in cui venga accertata la presenza di clausole vessatorie in un contratto tra professionista e consumatore, è prevista una sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 10 milioni di euro, tenuto conto non solo della gravità e della durata della violazione, ma anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista (art. 37 bis c. 2 bis primo periodo D.Lgs. 206/2005 introd. dall'art. 1 c. 8 D.Lgs. 26/2023). 

In caso di sanzioni inflitte per violazioni di rilevanza c.d. unionale (di cui all'art. 21 Reg. UE 2017/2394) l'importo massimo della sanzione è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri della UE interessati dalla relativa violazione (art. 37 bis c. 2 bis secondo periodo D.Lgs. 206/2005 introd. dall'art. 1 c. 8 D.Lgs. 26/2023).

3) Pratiche commerciali scorrette (in vigore dal 2 aprile 2023)

L'ambito delle azioni che possono risultare ingannevoli è stato esteso a qualsiasi attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro della UE, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre la composizione o le caratteristiche sono significativamente diverse, salvo che ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi (art. 21 c. 2 lett. b-bis D.Lgs. 206/2005 introd. dall'art. 1 c. 4 D.Lgs. 26/2023).

È stato aggiornato l'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli che ora includono anche le seguenti attività (art. 23 c. 1 lett. m-bis, bb-bis, bb-ter e bb-quater D.Lgs. 206/2005 introd. dall'art. 1 c. 6 D.Lgs. 26/2023):

  • omessa indicazione delle sponsorizzazioni collegate ai risultati di una ricerca online del consumatore;
  • rivendita ai consumatori di biglietti per eventi che il professionista ha acquistato mediante strumenti automatizzati eludendo i limiti quantitativi imposti dalla normativa;
  • indicazione che le recensioni di un prodotto provengono da consumatori che lo hanno effettivamente utilizzato o acquistato, senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificarne l'effettiva provenienza;
  • acquisizione e pubblicazione di recensioni false al fine di promuovere i prodotti.

Sono stati rafforzati i meccanismi di trasparenza delle informazioni di cui il consumatore ha bisogno per compiere una scelta consapevole nel contesto online. Precisamente riguardano (art. 22 c. 4 bis e 5 bis D.Lgs. 206/2005 introd. dall'art. 1 c. 5 lett. c e d D.Lgs. 26/2023):

  • i parametri che determinano la classificazione dei prodotti nell'ambito deirisultati di ricerche online effettuate dal consumatore;
  • i criteri con cui il professionista garantisce che eventuali recensioni online provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

4) Annunci di riduzione dei prezzi (in vigore dal 1° luglio 2023)

È stata inserita nel codice del consumo una disposizione dedicata agli annunci di riduzione di prezzo (art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 introd. dall'art. 1 c. 2 D.Lgs. 26/2023). In base ad essa:

  • ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo più basso che il professionista ha applicato per la vendita del prodotto (esclusi i prodotti agricoli e alimentari deperibili) alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti all'applicazione della riduzione;
  • nel caso di aumenti progressivi delle riduzioni di prezzo, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

In caso di violazione delle nuove norme sugli annunci di riduzione di prezzo, è prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro.

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