Vendita e reato di usura

03 Aprile 2023

Quali sono le conseguenze che derivano da una vendita immobiliare conclusa in violazione di disposizioni di ordine pubblico?

Il caso

Tra Tizio e Caio sorge un rapporto di credito-debito nel quale Tizio è debitore per un importo “X” nei confronti di Caio, per un prestito da quest'ultimo concessogli al fine estinguere ulteriori e distinti rapporti debitori nei confronti di istituti di credito.

In seguito, Caio consegue da Tizio il trasferimento di taluni beni immobili, i cui atti, secondo la narrazione di Tizio, erano stati definiti in conseguenza di pressioni esercitate da Caio tese ad acquisire garanzia della restituzione del debito. In particolare, riteneva Tizio che la conclusione del contratto con cui si era provveduto al trasferimento del bene immobile anzidetto, avesse natura illecita, poiché posto a garanzia di un rapporto fornito di natura usuraria.

La questione 

La questione che si pone è, dunque, di stabilire se sia nullo il contratto compravendita di un bene immobile, in quanto costituente esito del pagamento afferente a un rapporto usurario.

La soluzione

L'usura, come anche l'estorsione, è un delitto che –  in ragione dell'estremo allarme sociale ad esso ricondotto in ragione della diffusione endemica e della portata negativa sul tessuto economico nazionale – viene tenuto di particolare conto dal legislatore italiano, il quale, tra l'altro, ha istituito il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" (L. 108/1996, che ha anche modificato il comma 2 dell'art. 1815 c.c. in tema di mutuo che oggi recita: “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”).

Ai fini della consumazione del delitto di usura, la norma penale (nell'odierna formulazione dell'art. 644 c.p.), non prevede più che l'elemento costitutivo debba essere rappresentato dall'“approfittamento” di uno stato di bisogno. Al riguardo, infatti, è ora ritenuto sufficiente che si addivenga al superamento del tasso soglia (la c.d. usura automatica), oppure anche il versare la parte in una situazione di difficoltà economica oppure finanziaria (la c.d. usura concreta). Ne è conseguita, perciò, la cessazione della corrispondenza, da un punto di vista sostanziale, con il rimedio civilistico della azione di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), anche con riferimento a quella ultradimidium.

 Negli orientamenti di legittimità si è sostenuto, con riferimento al delitto di estorsione, che, ove il contratto sia la conseguenza immediata del reato, esso risulta affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, dovuta alla violazione di disposizioni norme imperative poste a tutela dell'ordine pubblico. Sulla stessa linea, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la stipulazione di un contratto avente per oggetto il trasferimento di un bene immobile al fine di soddisfacimento di un debito usurario debba anch'esso ritenersi affetto da nullità ex art. 1418 c.c.

 Sulla base di quanto sin qui osservato, è necessario, per il caso ipotizzato, procedere in primo luogo all'accertamento della natura del rapporto contrattuale costituito tra le parti, ossia se il contratto con cui si è disposto il trasferimento del bene immobile sia, o meno, risultato del pagamento di un debito avente natura usuraria. L'esito positivo di una tale indagine suggerisce poi le conseguenze riverberantesi sulla conservazione, o meno, della validità del negozio.