Le procedure di composizione amichevole
La principale procedura di composizione amichevole, stante il generale quadro dettato dall'art. 60 GDPR, è il c.d. Sportello Unico, che si fonda sull'obbligo di cooperazione tra le autorità coinvolte. Tuttavia l'Autorità di controllo interessata e l'Autorità di controllo capofila possono avviare delle peculiari procedure agevolate, sulla scorta della convinzione che si possa raggiungere la soddisfazione delle parti coinvolte. Lo Sportello Unico, inoltre, conosce un'eccezione nel c.d. caso locale, cioè in quella controversia che impatta, in modo minimo, solo a livello locale. Di seguito alcune specifiche su ognuna di queste.
a) Lo Sportello Unico
In linea generale, lo sportello unico è disciplinato dall'art. 60 GDPR ed il ruolo della composizione amichevole nell'ambito di tale procedura può trovare il suo fondamento nel par. 1 di tale articolo. Proprio su questo articolo l'EDPB ha emesso le linee guida n. 2/2022, nelle quali viene rilevato che “fornisce principi fondamentali e generali che si applicano all'intera cooperazione tra le autorità di controllo. […] I concetti fondamentali della procedura di cooperazione consistono nell'impegno di raggiungere un consenso e nell'obbligo di scambiarsi tutte le informazioni utili”. Tale obbligo, inoltre, si configura come reciproco: deve essere rispettato tanto dall'autorità di controllo capofila quanto da ogni autorità di controllo interessata.
b) Dell'Autorita' di controllo interessata (nella fase preliminare)
A caratterizzare la composizione amichevole è la soddisfazione reciproca delle parti coinvolte (soprattutto dell'interessato): se l'autorità di controllo interessata è in grado di dimostrare tale soddisfazione nella fase preliminare di gestione del reclamo, ad esempio perché il titolare del trattamento ha già soddisfatto la richiesta di tutela dei diritti dell'interessato in modo per questo soddisfacente, allora questa non dovrebbe più informare l'autorità di controllo capofila competente attraverso il sistema dell'IMI.
La ratio di tale previsione è che, vista la soddisfazione della richiesta dell'interessato, viene meno l'oggetto del reclamo e pertanto non è più necessario avviare una procedura di sportello unico ex art. 60 GDPR.
Da notare, però, che il considerando 125 prevede che sia l'autorità di controllo capofila ad essere competente per l'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti nei confronti del titolare (o responsabile) nel contesto dello sportello unico e che l'art. 56, par. 6, GDPR individua in questa l'”unico interlocutore” nei confronti del titolare (o responsabile) del trattamento. Dall'analisi del combinato disposto di questi due elementi emerge che l'autorità di controllo che riceve il reclamo dovrebbe informare quella capofila del caso e del suo esito, in virtù dell'obbligo di cooperazione ex art. 60, così da permettere a quest'ultima di adottare le misure che ritiene opportune nei confronti del titolale (o del responsabile).
La composizione amichevole potrebbe anche essere parziale e proprio per questo diventa fondamentale il coinvolgimento dell'autorità di controllo capofila, così da fornire all'interessato tutti i mezzi di tutela previsti dal GDPR.
Inoltre, il tentativo di composizione amichevole potrebbe avere esito negativo e pertanto, sulla base del principio del diritto ad una buona amministrazione, l'autorità di controllo capofila dovrebbe considerare le ragioni che hanno impedito di pervenire ad un accordo nella fase preliminare e decidere se un altro tentativo potrebbe portare alla risoluzione del reclamo in un tempo ragionevole.
c) Dell'Autorita' di controllo capofila
Quando a tentare la composizione amichevole è l'autorità di controllo capofila vi è un requisito fondamentale da soddisfare: la necessità che le autorità di controllo cooperino per raggiungere il consenso.
In qualsiasi fase del procedimento, l'autorità di controllo capofila può concedere un'audizione all'interessato, tramite l'autorità di controllo interessata che funge da primario interlocutore con questo e, previo consenso di tutte le parti coinvolte, può decidere di chiudere il caso dopo che è stata fatta ammenda alla presunta violazione e sulla scorta del fatto che ritenga che le informazioni raccolte nelle indagini siano sufficienti a definirlo.
La discrezionalità dell'autorità capofila deve fondarsi anche sulle informazioni e documenti scambiati ex art. 60, par. 1, GDPR, soprattutto quando l'autorità di controllo interessata ha già tentato infruttuosamente una composizione amichevole nella fase preliminare.
Da notare che lo scambio reciproco di informazioni è altresì un modo per garantire il rispetto del principio del giusto processo, nonché per garantire all'interessato di essere ascoltato anche per poter integrare le informazioni già fornite all'autorità di controllo interessata.
L'autorità di controllo capofila dovrà trasmettere un progetto di decisione all'autorità di controllo interessata, con l'indicazione dei termini dell'accordo ex art. 60, par. 3, GDPR. L'EDPB ricorda che ciò si applica anche ai casi in cui il reclamo sia ritirato dall'interessato dopo l'avvio della procedura, o non si pervenga ad una vera e propria decisione ed infine nel caso in cui si possa semplicemente ritenere che il reclamo sia stato ritirato. Tale progetto di decisione sfocia in una decisione “sui generis” della procedura. Infatti, la composizione amichevole si configura come un'opzione ulteriore rispetto ai più classici esiti di rigetto, archiviazione o accettazione del reclamo: pone fine alla procedura di trattazione del reclamo attraverso un accordo tra le parte che fa venire meno l'oggetto del contendere.
La trasmissione formale di tale atto fa decorrere il termine di quattro settimane in cui la o le autorità di controllo interessate potranno trasmettere riscontri ex art. 60, par. 4, GDPR. L'EDPB sottolinea come la presentazione di tali riscontri dovrebbe essere un'eccezione, considerando che la ratio della composizione amichevole risiede nel raggiungimento della soddisfazione dell'interessato in tempi rapidi e sulla base di un accordo reciproco.
Se non vi sono obiezioni, il progetto di decisione diventa vincolante per le autorità di controllo capofila e per quella interessata e:
- l'autorità di controllo adotta la decisione e la notifica, insieme ad una sintesi dei fatti e delle motivazioni, allo stabilimento principale o unico del titolare (o responsabile) del trattamento;
- l'autorità di controllo interessata cui è stato proposto il reclamo informa l'interessato.
d) Il c.d. Caso locale
Si tratta di una deroga allo sportello unico ed è disciplinato dall'art. 56, par. 2 GDPR.
Per “caso locale” si intende quel ricorso caratterizzato dall'avere esclusivamente impatti locali e minimi e che quindi può essere gestito a livello locale e cioè dall'autorità di controllo interessata che ha ricevuto il reclamo.
Anche in questo caso si applica il principio secondo il quale l'autorità di controllo capofila debba essere informata delle eventuali composizioni amichevoli raggiunte, attraverso il sistema IMI.
Dal momento che solo una parte del reclamo potrebbe essere gestita attraverso questa procedura, l'autorità interessata ben potrebbe adottare misure aggiuntive, incluse quelle correttive, per le parti che esulano da quelle risolte con la composizione amichevole. Le linee guida evidenziano, in questo caso, la necessità di rendere noto tale aspetto all'interessato, informandolo che tali parti verranno ulteriormente e diversamente trattate.
L'EDPB sottolinea che la composizione raggiunta dall'autorità interessata non esaurisce i mezzi di ricorso a disposizione dell'autorità capofila. Quest'ultima, infatti, ben potrebbe avviare un'indagine formale, d'ufficio, su un caso sul quale l'autorità interessata abbia già raggiunto un accordo, con successiva attivazione dell'intera procedura dello sportello unico ex art. 60 GDPR. Potrebbe, inoltre, decidere di svolgere indagini ed applicare misure correttive, sanzioni incluse, nei confronti del titolare del trattamento nel caso di ripetute violazioni o di inadempienza alle richieste degli interessati.