Brevetto unitario: cos'è e come si tutela

04 Gennaio 2023

Il brevetto europeo con effetto unitario (per brevità “brevetto unitario”) sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di un'unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all'iniziativa. Non si sostituisce ma semplicemente si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO).  Di seguito le caratteristiche principali.

Che cosa è il Brevetto Unitario: differenze rispetto al brevetto europeo

Il Brevetto Unitario è, a differenza del brevetto europeo costituito un fascio di singoli brevetti nazionali ciascuno valido limitatamente al singolo paese designato dalla domanda di brevetto, un unico brevetto avente validità e proteggibile nei 25 paesi aderenti all'EPC (c.d. effetto unitario).

Inizialmente, tuttavia, il Brevetto Unitario non avrà effetto in tutti i paesi nel territorio europeo, perché alcuni di essi, pur aderendo al nuovo regime, non hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA – Unified Patent Court Agreement), condizione questa necessaria per poter usufruire della nuova disciplina. Pertanto, al momento della sua introduzione, il Brevetto Unitario avrà validità e sarà proteggibile in 17 paesi del territorio europeo. È probabile dunque che, nel tempo, verranno concesse diverse “generazioni” di brevetti Unitari con una e sempre maggiore copertura territoriale, in base al numero di paesi che man mano ratificheranno l'Accordo sul Tribunale Unificati dei brevetti.

Le condizioni per la concessione di questo nuovo titolo sono le stesse previste per il “classico” brevetto europeo: l'invenzione rivendicata dal brevetto deve essere nuova, deve essere il risultato di un'attività inventiva e deve essere possibile un'applicazione industriale.

Il nuovo brevetto Unitario potrà essere ottenuto con il deposito della medesima domanda già prevista per l'ottenimento del brevetto europeo, che verrà analizzata dall'European Patent Office (EPO). A differenza della procedura di concessione del brevetto europeo “classica”, una volta depositata la domanda, il richiedente non avrà l'obbligo di designare singolarmente gli stati dell'Unione Europea in cui si vuole ottenere una protezione dell'invenzione. Per ottenerne l'effetto unitario, il richiedente potrà farne specifica richiesta entro un mese dalla concessione del brevetto. È evidente la semplificazione risultante dal nuovo sistema: il brevetto Unitario concesso centralmente dall'EPO non necessiterà di alcuna ulteriore convalidazione da parte degli uffici dei singoli paesi designati, ma sarà automaticamente valido in tutti i paesi europei che aderiscono al nuovo regime.

Come un brevetto europeo “tradizionale”, anche il nuovo brevetto Unitario avrà validità per 20 anni dal momento del deposito della domanda, salvo il caso in cui vengano richiesti e concessi, da parte del titolare, dei certificati complementari di protezioni (CPC) che allunghino ulteriormente la vita del titolo, a condizione che venga pagata una tassa di mantenimento annuale all'EPO. Anche quest'ultimo aspetto rappresenta una netta semplificazione rispetto ai titoli già previsti: infatti, per mantenere in vita il brevetto Unitario basterà corrispondere una singola tassa annuale di rinnovo all'EPO, invece di dover pagare una tassa di rinnovo ai diversi uffici nazionali dei diversi paesi designati.

Per tale ragione il costo totale per il mantenimento del brevetto dovrebbe essere sensibilmente inferiore: secondo quanto riportato dal sito della Camera dei deputati sull'argomento, le tasse di mantenimento di un unico brevetto Unitario sarebbero più basse rispetto a quelle di un brevetto europeo tradizionale, con un risparmio sulle tasse di rinnovo complessive pari all'8% in caso di mantenimento validi dai 15 ai 20 anni.

Il nuovo il Brevetto Unitario costituirà dunque un'alternativa al brevetto europeo per chi è interessato ad una protezione sovranazionale della propria invenzione.

A differenza di quanto accade per il tradizionale brevetto europeo, la validità, efficacia e proteggibilità del Brevetto Unitario successivamente alla concessione del titolo da parte dell'EPO saranno valutate da un nuovo organo giurisdizionale istituito dall'Accordo Istitutivo del Tribunale unificato dei Brevetti del 2013 (art. 1 D.Lgs. 385/1993).

La tutela del Brevetto Unitario: il Tribunale Unificato dei Brevetti

Ogni controversia relativa alla revoca nonché alla contraffazione (anche in via d’urgenza) di un brevetto Unitario sarà di competenza esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti, organo giurisdizionale unico e specializzato per la composizione e risoluzione delle controversie relative ai brevetti Unitari e ai relativi CPC. Tale regola varrà in tutti i 17 paesi che hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti.

Il Tribunale Unificato dei brevetti sarà composto da un Tribunale di primo grado (o Corte di prima istanza), da una Corte di Appello e da una cancelleria centrale. La Corte di Appello e la cancelleria avranno la propria sede a Lussemburgo, mentre il Tribunale non avrà un’unica sede: esso avrà una divisione centrale (con sede a Parigi), con due sezioni distaccate, con distribuzione delle controversie in base al settore tecnico oggetto del brevetto, a Monaco di Baviera per le invenzioni nei settori della meccanica e a Londra per le invenzioni nel settore chimico e farmaceutico. Quest’ultima sezione di Londra è però tuttora da assegnare, per effetto della Brexit e della conseguente rinuncia della Gran Bretagna di adesione al sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Completano il quadro relativo alla struttura e alle funzioni del Tribunale Unificato dei Brevetti una serie di Divisioni locali e/o regionali distribuite presso i paesi o i gruppi di paesi aderenti: in particolare, per quanto riguarda l’Italia, una Divisione Locale sarà presente presso il Tribunale di Milano.

Il nuovo organo si caratterizza per la sua struttura altamente specializzata. I giudici assegnati nelle varie sedi sono stati selezionati tra le figure aventi maggiore esperienza in materia di contenzioso brevettuale nelle varie Corti nazionali: i collegi giudicanti saranno composti da un minimo di tre giudici, ai quali potrà aggiungersi, in base alle richieste delle parti e alla difficoltà della controversia, un quarto giudice esperto tecnico del ramo.

Tutte le decisioni prese dalle Divisioni Locali e Regionali nonché dalle Divisioni Centrali saranno vincolanti in tutti i paesi che hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, ossia in tutti i paesi in cui avrà validità il brevetto Unitario. Le decisioni del Tribunale di primo grado (di tutte le Divisioni) potranno essere impugnate avanti alla Corte di Appello.

Il sunrise period e la possibilità di esercitare l’opt-out

Tutti i brevetti europei ancora validi al momento dell’entrata in vigore del nuovo regime, oltre ai nuovi Brevetti Unitari, ricadranno automaticamente sotto la giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Considerata la considerevole portata dell’innovazione introdotta dal brevetto Unitario e la nuova giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti (che dovrà attrarne, potenzialmente, tutto il relativo contenzioso), la Convenzione ha previsto un periodo transitorio di introduzione del nuovo sistema che permetta agli singoli titolari dei brevetti europei già validi precedentemente alla novella di decidere se sottostare o meno alla giurisdizione del TUB fin da subito.

Tale periodo viene definito sunrise period e partirà nei 3 mesi precedenti all’introduzione del nuovo sistema e avrà una durata pari 7 anni, eventualmente estendibile ad ulteriori 7 anni su richiesta del titolare del brevetto europeo. Nel corso del sunrise period sarà possibile per i titolari di un brevetto europeo, oppure dei titolari di un brevetto o una domanda di brevetto Unitario, esercitare il cosiddetto opt-out, con il quale essi comunicheranno ai vari Uffici dei paesi dove il brevetto è valido la loro decisione di sottrarre le relative frazioni di brevetto alla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Inizialmente il termine per l’introduzione del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti era previsto per il 1° aprile 2023, con sunrise period in partenza al 1° gennaio 2023 (3 mesi prima): tuttavia, sulla base delle ultime notizie pubblicate recentemente sul sito web del TUB, il sunrise period è stato posticipato al 1° marzo 2023, con (presunto) spostamento anche del termine di entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti al 1° giugno 2023 (ossia tre mesi dopo l’inizio del sunrise period).

L’esercizio dell’opt-out da parte del titolare di un brevetto europeo potrà essere accettato solo nel caso in cui, al momento del suo esercizio, non siano stati incardinati procedimenti pendenti dinanzi al nuovo organo aventi ad oggetto il Brevetto Unitario.

Un brevetto europeo sottoposto a opt-out potrà essere oggetto di contenzioso solo presso le singole corti nazionali in cui il brevetto europeo è stato convalidato (ossia nei singoli paesi dove esistono delle frazioni nazionali valide del brevetto europeo). Tale scelta del titolare costringerà coloro che vogliono contestare la validità del brevetto europeo ad agire nei singoli paesi per far accertare la nullità della singola frazione nazionale.

La scelta dell’opt-out dura per tutta la vita del titolo brevettuale, a meno che il titolare non decida di rinunciarvi (esercitando quello che è stato definito come “opt-in”): la rinuncia avrà natura definitiva e, per tale ragione, una volta rinunciato all’opt-out non sarà possibile esercitarlo una seconda volta.

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