Contratto stipulato dal falsus procurator: natura, responsabilità e possibilità di ratifica.

08 Maggio 2023

Quali sono gli effetti giuridici del contratto stipulato in difetto di rappresentanza o eccedendo i limiti della stessa? Il contributo esamina gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza relativi alla natura di tale contratto, approfondisce il tema della responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente in buona fede e analizza la natura della ratifica.

La rappresentanza

L’ordinamento interno prevede una serie di strumenti che permettono la sostituzione di terzi nelle attività giuridiche che riguardano il singolo; il mezzo più importante previsto dal Codice Civile è la rappresentanza che, ai sensi dell’art. 1388 c.c., comporta una vera e propria scissione tra la parte formale e la parte sostanziale in un rapporto giuridico e ammette che gli atti posti in essere dal rappresentante producano immediatamente effetto nella sfera giuridica del rappresentato.

Tra gli elementi costitutivi a fondamento della rappresentanza vi è, in primo luogo, la spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante; la dottrina è unanime nel ritenere necessaria l’univocità e la chiarezza dell’indicazione. In secondo luogo, è necessario che il rappresentante goda effettivamente dei poteri necessari affinché gli atti dallo stesso compiuti possano produrre effetti nella sfera giuridica del rappresentato.

Infine, il rappresentante è tenuto ad agire avendo primariamente cura dell’interesse del rappresentato, non potendo agire efficacemente in rappresentanza con fini diversi.

Nonostante il Codice Civile collochi la rappresentanza nella sezione dedicata ai contratti in generale (Titolo II Libro IV c.c.), l’istituto ha rilievo in ogni attività giuridica che può essere effettuata efficacemente da un terzo in sostituzione del titolare; sono, pertanto, da ritenersi esclusi dalla rappresentanza tutti quegli atti che rientrano nei c.d. “atti personalissimi” dell’interessato (a titolo esemplificativo, l’atto di riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio o la disposizione di natura testamentaria).

Il contratto stipulato dal falsus procurator

Una circostanza attinente alla fase patologica della rappresentanza riguarda quella situazione in cui un soggetto opera in qualità di rappresentante ma è, tuttavia, privo del potere di rappresentanza; tale ipotesi può manifestarsi in caso di difetto assoluto dei poteri e nella particolare ipotesi in cui il rappresentante effettivo agisca eccedendo i limiti di potere conferiti dal rappresentato.

In tali ipotesi, il rappresentante viene definito falsus procurator e il negozio giuridico da lui stipulato, in difetto o in eccesso di potere, non è apparentemente idoneo a produrre alcun effetto nei confronti del falsamente rappresentato.

L'articolo 1398 c.c. riconosce espressamente la responsabilità di colui che ha contrattato senza avere i poteri o, in alternativa, eccedendo i limiti (falsus procurator), per il danno sofferto dal terzo contraente che ha stipulato il negozio giuridico confidando nella validità dello stesso; ciò premesso, l'ordinamento positivo non si esprime sulla sorte del contratto stipulato dal falsus procurator e, da tale silenzio, sono discesi due orientamenti dottrinali contrapposti:

1) un primo orientamento, più risalente, ritiene che il contratto stipulato dal falsus procurator sia radicalmente nullo.

Il fulcro argomentativo di questa tesi è da rinvenirsi nella distinzione radicale tra nullità e annullabilità; quest'ultima, infatti, è testuale e, di conseguenza, è ammessa solo nei casi previsti dalla legge. Al contrario, la nullità è virtuale e può ben applicarsi al contratto stipulato dal falsus procurator, pur in assenza di un'esplicita previsione legislativa. Inoltre, l'annullabilità viene in rilievo in caso di volontà viziata o difetto di capacità del contraente, circostanze che, nel caso di specie, non rilevano.

Giova, infine, precisare che, secondo tale orientamento, la prescrizione quinquennale prevista per l'azione di annullabilità sarebbe inaccettabile nel caso del contratto stipulato dal falsus procurator e, quindi,posto in essere in difetto di elementi essenziali;

2) un secondo orientamento, al contrario, ritiene che il contratto stipulato dal falsus procurator sia annullabile. Se così non fosse, l'art. 1399 c.c., che regolamenta la ratifica del contratto stipulato in difetto o in eccesso di potere, sarebbe del tutto irragionevole; inoltre, lo stesso articolo prevede al terzo comma la possibilità per il terzo e il rappresentante di sciogliere il contratto prima della ratifica e, se tale contratto non fosse valido e annullabile, la previsione normativa non avrebbe alcuna giustificazione razionale;

3) un terzo orientamento  di derivazione giurisprudenziale ritiene il contratto stipulato dal falsus procurator un contratto valido ma imperfetto, perfezionabile tramite la ratifica da parte del rappresentato.

La categoria giuridica richiamata dalla giurisprudenza è quella del contratto a formazione progressiva, che si caratterizza per la durata dell'iter che porta alla conclusione definitiva dell'accordo;

4) un quarto orientamento Un quarto orientamento, del tutto prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, valuta il negozio concluso dal falsus procurator come “perfetto strutturalmente” ma del tutto inefficace a causa della carenza di legittimazione in capo a uno dei contraenti; il difetto di rappresentanza, nonostante abbia origine all'esterno del contratto, inficia lo stesso e lo rende inefficace.

La rilevabilità d'ufficio del contratto stipulato in difetto di rappresentanza

Secondo la giurisprudenza più tradizionale e consolidata – che, come già accennato, ritiene che il contratto stipulato dal falsus procurator sia inefficace –, l'inefficacia del contratto concluso in difetto di rappresentanza fatta valere in sede giudiziale sarebbe un'eccezione in senso stretto e, in quanto tale, non potrebbe essere rilevata d'ufficio dal giudice ma sarebbe proponibile dal solo terzo falsamente rappresentato.

Tale approdo deriva da un ragionamento a contrario, in considerazione del fatto che l'art. 1421 c.c. riconosce la rilevabilità d'ufficio e la libera proponibilità dell'eccezione di nullità; in caso di contratto solamente inefficace, infatti, non si potrebbe ritenere applicabile la predetta disposizione normativa e da ciò conseguirebbe la natura di eccezione in senso stretto.

Inoltre, tale inefficacia dovrebbe essere caratterizzata dall'asimmetria, nel senso che il falsamente rappresentato potrebbe farla valere in ogni momento e, al contrario, il terzo contraente dovrebbe ritenersi vincolato.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, nel corso degli anni, mutando il suo orientamento ormai consolidato, ha proposto una differente soluzione che fa leva sull'assurdità di un accertamento giudiziale avente ad oggetto un contratto inefficace.

Tale decisione deriva dall'assunto che tutti i fatti modificativi, estintivi e impeditivi, fatta eccezione per i casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, dovrebbero essere liberamente rilevabili d'ufficio dal giudice, costituendo pertanto delle eccezioni in senso lato.

La Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU 3 giugno 2015 n. 11377) è intervenuta al fine di dirimere il contrasto interpretativo in relazione alla natura dell'eccezione di inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator; secondo i giudici di legittimità, il difetto di rappresentanza non costituisce un'eccezione ma una mera difesa e, pertanto, il giudice è tenuto a rilevarla, ove sussistente, d'ufficio.

Inoltre, la Corte conferma che il contratto in esame, in assenza di una ratifica, deve ritenersi inefficace e non idoneo a vincolare il falsamente rappresentato; il terzo contraente, anche in buona fede, non può agire nei confronti dello stesso per inadempimento o per ottenere l'esecuzione del contratto.

La responsabilità del falsus procurator

La tesi sostenuta dalla giurisprudenza ormai prevalente qualifica la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente come una responsabilità di natura extracontrattuale e, più specificamente, precontrattuale; colui che ha stipulato un contratto in difetto di rappresentanza è tenuto a risarcire alla controparte tutti i danni connessi alle perdite, alle spese sostenute dalla stessa e al vantaggio che il terzo avrebbe potuto ottenere stipulando un contratto valido altrove.

La responsabilità del falso rappresentante nei confronti del terzo contraente è subordinata all’accertamento di due presupposti:

  • inefficacia del contratto concluso;
  • impossibilità di muovere un rimprovero a titolo di colpa nei confronti del terzo contraente che, pertanto, ha ritenuto di stipulare un contratto valido senza commettere un errore evitabile con l’utilizzo della normale diligenza.

L’azione finalizzata ad ottenere un risarcimento – trattandosi, come già detto, di responsabilità di natura extracontrattuale – si prescrive in cinque anni, termine che decorre dall’avvenuta sottoscrizione del contratto de quo.

La ratifica

Ai sensi dell'art. 1399 c.c., il falsamente rappresentato può rendere efficace il contratto concluso dal falsus procurator mediante un atto unilaterale avente effetto retroattivo, definito “ratifica”. Ai fini della validità della ratifica, si richiede che la stessa avvenga nella medesima forma prevista per il contratto da ratificare e che sia portata a conoscenza del terzo contraente in buona fede.

La tesi prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene che la ratifica operi – a posteriori – in qualità di atto di natura autorizzativa idoneo a integrare il difetto di legittimità del contratto stipulato e, di conseguenza, idoneo a rendere efficace retroattivamente tale accordo. 

L'art. 1399 c. 3 c.c. prevede la facoltà del terzo contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale prima della ratifica da parte del soggetto falsamente rappresentato; la stessa norma richiede che il terzo agisca sulla base di un accordo con il falsus procurator. Qualora l'accordo non dovesse essere possibile, il terzo contraente potrebbe in ogni caso comunicare al falsamente rappresentato un termine entro il quale esercitare la ratifica, decorso il quale, la stessa non potrebbe più ritenersi possibile.

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