PRATICHE ESAMINATE DALLA TASKFORCE
Prima di procedere è meglio precisare alcune terminologie e prassi relative all'implementazione dei banner cookie. Normalmente, i cookie vengono raccolti tramite interfacce suddivise su più livelli di seguito elencati:
- 1° livello, si apre al momento del lancio del sito web e permette una scelta rapida tra le principali opzioni relative ai cookie,
- 2° livello, permette di effettuare azioni di dettaglio relative all'installazione dei cookie (ad esempio scegliere i cookie da installare sulla base di categorie o dei fornitori).
Il lavoro della taskforce è consistito nell'analisi di alcune casistiche considerate di principale importanza per definire i requisiti minimi per la conformità dei banner cookie alla normativa applicabile. Di seguito sono raccolte le considerazioni in merito a ciascuna di queste casistiche.
- Assenza del pulsante rifiuta
È diffuso l'utilizzo di banner cookie che non prevedono un'opzione per “rifiutare/respingere/non consentire” all'installazione dei cookie. Questi banner permettono all'utente di “Accettare tutti i cookie” oppure di “Gestire le preferenze”, senza tuttavia fornire un'opzione che permetta di non installare i cookie e andare oltre.
La maggior parte delle autorità che compongono la taskforce ha affermato che l'assenza di questo tipo di pulsante su qualsiasi livello di un cookie banner che contenga un pulsante “accetta” deve ritenersi in violazione della normativa. Il report, comunque, sottolinea il dissenso di “poche autorità”.
La taskforce sottolinea, inoltre, che nessun cookie diverso da quelli essenziali può essere installato prima che l'utente abbia espresso il proprio consenso.
- Caselle preselezionate (pre-ticketed boxes)
La seconda pratica posta all'attenzione della taskforce è l'utilizzo di caselle preselezionate sul secondo livello dei cookie banner; in questi casi, le caselle per la scelta delle singole categorie di cookie risultano preselezionate secondo il metodo definito “opt-in”.
La taskforce ha confermato che questa pratica non è conforme alle caratteristiche del consenso previste dal GDPR e richiamate dalla direttiva ePrivacy e, pertanto, si pone in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Per completezza, si specifica che, anche laddove l'utilizzo di caselle preselezionate dovesse verificarsi sul primo livello, esso dovrebbe ritenersi non conforme.
- Design ingannevole dei link
Con la terza questione il lavoro della taskforce si focalizza sui design ingannevoli (anche noti come “dark patterns”). La taskforce ha rivelato che molti cookie banner contengono un link e non un pulsante destinato al rifiuto dei cookie. Le considerazioni della taskforce sono riferite sia ai link che automaticamente comportano il rifiuto dei cookie sia a quelli che portano ad un secondo livello dove è presente il pulsante “rifiuta” o uno equivalente.
In via preliminare, la taskforce sottolinea che deve sempre esserci un'evidenza circa lo scopo del banner, del consenso raccolto e di come esprimerlo. Gli utenti del sito devono avere sempre presente lo scopo del banner visualizzato e non devono avere l'impressione che il consenso sia una condizione necessaria per accedere ai servizi del sito.
Sulla base di queste considerazioni, viene ritenuto non conforme l'inserimento dei link “rifiuta” (o equivalenti) o “continua senza accettare” che rappresentino l'unica alternativa all'opzione “accetta tutto” e collocati (I) all'interno di un testo più ampio (ad esempio, nell'informativa breve resa all'interno del cookie banner) o (II) all'esterno del banner cookie contenente l'opzione accetta tutto.
- Design ingannevole dei colori e del contrasto dei pulsanti
Le questioni, rientranti nell'ambito dei dark patterns, sono state ritenute analoghe ed affrontate congiuntamente dalla taskforce. Entrambe fanno riferimento all'utilizzo di schemi di colori all'interno dei cookie banner volti a mettere in risalto l'opzione “accetta tutti” e, per converso, nascondere le opzioni “rifiuta” e “gestisci le preferenze”.
Nonostante l'accordo sul fatto che non possa essere imposto uno standard predefinito di colori o contrasti e che debba essere svolta una valutazione caso per caso, la taskforce ha ritenuto non conforme l'implementazione dei pulsanti “rifiuta” e “gestisci le preferenze” con un contrasto tale da renderli sostanzialmente illeggibili.
- Interesse legittimo ed elenco di finalità
La pratica fa riferimento a banner che (I) al primo livello, non presentano l'opzione “rifiuta tutti” (o altre sostanzialmente equivalenti) e al contempo (II) al secondo livello, fanno una distinzione tra il consenso all'installazione dei cookie e l'opposizione ai trattamenti successivi di dati personali basati sull'interesse legittimo del titolare del trattamento (art. 6(1)(f) GDPR). I trattamenti basati sul legittimo interesse risultano eterogeni e per finalità che non appaiono compatibili con questa base giuridica (“Creazione di profili personalizzati”, “Selezione di pubblicità personalizzata”). Inoltre, l'inserimento del legittimo interesse all'interno del secondo livello potrebbe risultare confusionario per l'utente.
Su questo punto la taskforce ha precisato che i trattamenti successivi basati su un consenso non valido violano il GDPR. In aggiunta, è stato confermato che la base giuridica per l'installazione dei cookie può essere solo il consenso.
- Cookie imperitamente classificati come essenziali
La taskforce ha rilevato alcune difficoltà nella classificazione dei cookie appartenenti alla categoria dei cookie “tecnici” o “strettamente necessari”. Si tratta dei cookie che sono necessari al funzionamento del sito e che, pertanto, possono essere installati anche in assenza del consenso dell'utente.
In merito alla definizione, il report rinvia al Parere 4/2012 del WP29, dove si afferma che sono strettamente necessari quei cookie che servono a fornire un servizio esplicitamente richiesto dall'utente, specificando che “vi deve essere una chiara connessione tra la necessità di installare un cookie e la fornitura del servizio” (cfr. par. 2.2, parere citato). Occorre sottolineare però che il report richiama con particolare attenzione il paragrafo 2.4., dove il WP29 apre alla possibilità di considerare i cookie che memorizzano le preferenze come strettamente necessari.
- Assenza dell'icona per la revoca del consenso
A fronte della varietà di strumenti utilizzati per permettere agli utenti di revocare il consenso precedentemente prestato, la taskforce evidenzia che i proprietari dei siti web dovrebbero rendere possibile agli utenti revocare il consenso in ogni momento tramite (I) un'icona sempre visibile durante la navigazione, (II) un link collocato in una posizione visibile e standardizzata (ad es., nel footer della pagina n.d.a.).
Anche il questo caso, la taskforce riconosce l'impossibilità di dettare un unico standard per le soluzioni di revoca del consenso ed invoca l'utilizzo di un approccio caso per caso. Tuttavia, devono essere sempre rispettati tre requisiti: gli utenti devono avere (I) la possibilità di revocare il consenso (II) in qualsiasi momento (III) con la stessa semplicità con cui lo hanno prestato.
CASISTICA
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PRINCIPALI NON CONFORMITA'
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Assenza del pulsante rifiuta
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Assenza dell'opzione “rifiuta” su un qualsiasi livello dove sia presente anche l'opzione “accetta” (N.B. poche autorità hanno un'opinione divergente)
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Caselle preselezionate
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Utilizzo di caselle preselezionate
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Design ingannevole dei link
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Inserimento di link “rifiuta” all'interno di un testo articolato o all'esterno del banner cookie
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Design ingannevole dei colori e dei contrasti
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Utilizzo di banner con contrasti che rendano sostanzialmente invisibile il tasto rifiuta tutti
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Interesse legittimo
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Utilizzo dell'interesse legittimo come base giuridica per l'installazione dei cookie.
Utilizzo dell'interesse legittimo per finalità non compatibili (pubblicità personalizzata)
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Cookie imperitamente classificati come essenziali
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Assenza dell'icona per la revoca del consenso
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Utilizzo di icone non visibili o collocate in posizioni anomale
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