Osservatorio antimafia - Il controllo sui soggetti ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico Antimafia colpisce anche i “meri dipendenti”

13 Aprile 2023

Vero è che ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico Antimafia i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono determinati esponenti aziendali e della compagine sociale, ma ciò non vuol dire che gli indizi di condizionamento mafioso non possono essere tratti anche dalle vicende relative ad esponenti che, pur non rientrando nelle categorie individuate da detta disposizione, siano comunque in grado di incidere sulla gestione sociale o comunque ne condizionano l'andamento.

Il caso. Il tema principale trattato dalla I Sezione del TAR Campania - Napoli, riguarda l'adozione di un'informativa antimafia, le cui vicende su cui si fonda il provvedimento riguarderebbero un dipendente che, a detta di parte ricorrente, sarebbe privo di cariche sociali e di quote maggioritarie per indirizzare la volontà societaria.

Il TAR Campania - Napoli, nel respingere il ricorso, ha affermato che il condizionamento mafioso può derivare anche dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all'interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell'impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi.

La mafia, non si serve necessariamente dei soli amministratori o dei soci di una società per condizionare l'impresa e strumentalizzare i propri scopi, ben potendo avvalersi di soggetti che nell'impresa svolgono una qualsivoglia mansione, anche di un solo dipendente “infiltrato”, poiché il suo scopo non è solo la scalata delle gerarchie societarie, ma il controllo delle attività economiche più lucrose con ogni mezzo e con ogni uomo idoneo allo scopo, con una flessibilità di forme interne che sfugge e intende sfuggire, per non attirare controlli esterni, alle “armonie prestabilite” del diritto societario.