Finalità del Sistema di qualificazione degli operatori economici

18 Aprile 2023

Il sistema di qualificazione degli operatori economici ha come finalità quella di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-professionali, realizzando sostanzialmente un “primo accreditamento” implicante una valutazione complessiva di affidabilità degli operatori interessati a partecipare alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante.

Il caso. Il Collegio è chiamato a valutare se l'esclusione di una concorrente e il precedente provvedimento di sospensione della società dal Sistema di qualificazione sia stato adottato dalla Stazione appaltante in maniera legittima nonostante i fatti presi in considerazione (grave illecito professionale) attengano ad un'indagine non ancora conclusa, in capo al direttore tecnico della società (poi dimessosi dall'incarico).

La soluzione. Il Collegio osserva anzitutto che l'invocata ipotesi escludente, in base a quanto emerge dalla formulazione normativa, postula un duplice apprezzamento che investe da un lato la qualificazione come “grave illecito professionale” delle condotte tenute dall'operatore economico nel pregresso svolgimento della sua attività professionale, dall'altro la relativa attitudine ad incidere sulla “integrità” ed “affidabilità” dell'impresa medesima rispetto al contratto per il quale è stata indetta la specifica procedura di affidamento.

Gli aspetti indicati, continua il giudice di prime cure, costituiscono oggetto di apposita valutazione rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante, alla quale il Legislatore ha inteso riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore (in tal senso, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, sent. 8 ottobre 2020, n. 5967 e sez. V, sent. 27 febbraio 2019, n. 1367).

Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza in materia, osserva il TAR, “… la norma in questione ha un carattere aperto, in grado di comprendere tutti quei fatti riguardanti l'operatore economico, di cui sia accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, qualificabili come gravi illeciti professionali e quindi possibili oggetti della valutazione di incidenza sulla sua affidabilità professionale. Vi rientrano, pertanto, tutte le condotte ascrivibili all'operatore economico suscettibili di incidere sulla sua affidabilità professionale, indipendentemente dal fatto che tali condotte siano state oggetto di provvedimenti giurisdizionali col crisma della definitività o del giudicato fermo restando che spetta all'amministrazione aggiudicatrice motivare puntualmente in ordine alla gravità dell'illecito professionale e alla sua incidenza sull'affidabilità morale e professionale dell'operatore economico” (in tal senso cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sent. 11 gennaio 2023, n. 388).

Le considerazioni ivi esposte, sottolinea il Tribunale, possono altresì estendersi alla fattispecie per cui è causa, alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza amministrativa nel senso dell'assimilabilità per certi versi della valutazione rimessa alla Stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei requisiti di integrità e affidabilità dell'impresa, per quanto concerne da un lato l'ipotesi della sospensione dell'impresa dal Sistema di qualificazione (ove istituito dalla Stazione appaltante) ex art. 134, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e dall'altro la figura dell'esclusione dalla procedura di gara ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, III, 17 dicembre 2020, n. 13647 e Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500).

Il parallelismo tra le evocate fattispecie, in particolare, sottolinea il TAR, risiede nella circostanza che il sistema di qualificazione assume come finalità quella di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-professionali, realizzando sostanzialmente un “primo accreditamento” implicante una valutazione complessiva di affidabilità degli operatori interessati a partecipare alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante