I presupposti del ricorso all'eterointegrazione della legge di gara

19 Aprile 2023

Il principio di tassatività delle cause di esclusione non è violato se l'estromissione del concorrente sia dipesa dall'applicazione di quelle disposizioni di rango costituzionale o primario che, considerata la loro efficacia cogente rispetto all'oggetto dell'affidamento, hanno efficacia eterointegrativa della legge di gara.

Il caso. I provvedimenti impugnati hanno disposto l'esclusione della società ricorrente dalla gara indetta per il sub affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, non avendo quest'ultima previsto nella propria offerta tecnica un elemento necessario per lo svolgimento del servizio pur non espressamente previsto a pena di esclusione dalla legge di gara. Più esattamente, l'offerta tecnica è stata ritenuta priva di un indefettibile requisito di partecipazione di ordine speciale, poiché essa non ha previsto che su tutte le vetture offerte fosse presente un dispositivo atto a consentire l'accesso alle persone con mobilità ridotta, elemento quest'ultimo espressamente richiesto dalla scheda tecnica allegata alla lex specialis.

Presupposti dell'eterointegrazione della legge di gara. Il Tribunale ha respinto il ricorso, sostenendo che la verifica dei requisiti di partecipazione non può prescindere dall'applicazione delle disposizioni costituzionali e/o primarie che, ove dotate di carattere cogente, prevalgono o, comunque, integrano la disciplina di gara. Pur in assenza di una previsione espressa nel disciplinare di gara nel senso di richiedere a pena di esclusione l'abilitazione di tutte le vetture al trasporto di almeno una carrozzina disabili, il Tar ha ritenuto che la necessità di tale requisito tecnico discenda dall'interpretazione congiunta degli atti di gara con le norme di rango costituzionale e primario, quali l'art. 3 Cost. e l'art. 26 della l. n. 104/1992, le quali assumono, nel caso di specie, efficacia eterointegrativa della legge di gara, dovendo interpretarsi nel senso di imporre la necessità uno specifico dispositivo di accesso dei disabili alle vetture di trasporto.

Secondo il Tar le cause di esclusione devono trovare applicazione anche qualora nel bando manchi un richiamo esplicito alle relative previsioni di legge e, pur dovendo il meccanismo di eterointegrazione essere contemperato con l'affidamento del concorrente, il principio di esclusività del bando risulta significativamente attenuato nell'ambito della verifica dei requisiti di partecipazione, non potendo l'interprete prescindere dal considerare anche le fonti esterne alla lex specialis di gara che, in quanto disposizioni di legge aventi natura cogente, devono considerarsi prevalenti o, comunque, integrative del bando stesso. Il Tribunale ha affermato, pertanto, che l'esclusione di un operatore economico può essere comminata in ragione dell'ineludibilità del possesso di determinate caratteristiche e qualità dell'offerta da verificare attraverso l'interpretazione dei documenti di gara, dovendo questi ultimi essere esaminati secondo gli ordinari canoni ermeneutici, ritenuto che dalla descrizione della disciplina di gara emergono le caratteristiche essenziali della prestazione richiesta (C.G.A.R.S., 2 gennaio 2023, n. 3).

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