Disservizio nell'erogazione dell'energia elettrica: alla giurisdizione del Giudice ordinario la richiesta di risarcimento del danno

Redazione Scientifica
20 Aprile 2023

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per un disservizio nell'erogazione della fornitura dell'energia elettrica, in quanto la fase di distribuzione dell'energia elettrica è regolata da rapporti privatistici, per i quali non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La controversia trae origine dalla proposizione dell'azione da parte di un condominio dinanzi al giudice ordinario per ottenere la condanna della società di distribuzione dell'energia elettrica al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'impianto ascensore del medesimo edificio condominiale a seguito di un forte sbalzo di tensione della fornitura dell'energia elettrica.

Il giudice civile dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie aventi ad oggetto la trasmissione ed il dispacciamento debbano essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di servizi pubblici essenziali affidati in concessione dallo Stato al gestore della rete.

Il T.a.r., di fronte al quale il giudizio era stato riassunto, non ha condiviso tale ricostruzione, e ha posto in evidenza la distinzione tra l'attività del gestore e l'attività del distributore al fine di delineare il perimetro della giurisdizione in relazione alle diverse fasi che caratterizzano la fornitura dell'energia elettrica.

Il Collegio ha affermato, così, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo solo per le controversie con il gestore della rete e non anche per quelle instaurate nei confronti dei soggetti responsabili di tutti gli altri segmenti della complessa filiera elettrica (distribuzione, fornitura etc.).

Infatti, mentre la fase della gestione è caratterizzata da una riserva pubblicistica di attività, trattandosi di servizio pubblico in senso stretto, la fase della distribuzione dell'energia è regolata invece da rapporti privatistici, per i quali non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Pertanto, sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo i rapporti individuali di utenza con soggetti privati, riferibili a tutti quei rapporti la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa (o di tipo concessorio) ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto del rapporto giuridico da esso regolamento scaturito.

In conclusione, il T.a.r. non ritendo condivisibili le conclusioni cui è giunto il Tribunale civile, ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.