Il TAR Lazio ha affrontato diverse questioni inerenti alle conseguenze dell'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità del concorrente.
Il caso. La società seconda classificata aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva di un lotto della una procedura di gara per l'affidamento di servizi di vigilanza armata in favore del Ministero delle giustizia, nonché i relativi atti presupposti, lamentando l'insussistenza del requisito dell'affidabilità professionale in capo all'aggiudicataria, la quale non aveva dichiarato fatti, ivi incluse precedenti esclusioni da procedure di gara, rilevanti a norma dell'art. 80, comma 5 lett. c), c bis) e c-ter) del D.lgs. 50/2016. Inoltre, con ricorso per motivi aggiunti, la medesima società aveva impugnato il successivo provvedimento di conferma dell'aggiudicazione, adottato dalla Stazione appaltante sulla base della ritenuta irrilevanza delle omissioni dichiarative.
La sentenza ha innanzitutto negato che l'attestazione resa dall'aggiudicataria in ordine alla mancata commissione di gravi violazioni costituisse un'ipotesi di falsa dichiarazione. In particolare, la pronuncia, rifacendosi ai principi dell'Adunanza Plenaria n. 16/2020, ha evidenziato che tale dichiarazione esprimeva una valutazione opinabile di carattere giuridico (frutto dell'interpretazione del concetto di “gravità” della violazione), come tale irriducibile all'antitesi vero/falso. Ad avviso del Collegio, quindi, versandosi in ipotesi di mera omissione dichiarativa, suscettibile peraltro di soccorso istruttorio, restava ferma la discrezionalità della Stazione appaltante nel contesto della doverosa valutazione complessiva di integrità e affidabilità del concorrente, senza alcun automatismo espulsivo.
In merito alla valutazione di affidabilità culminata nel provvedimento di conferma, il TAR Lazio ha giudicato congrua la motivazione che valorizzava l'equivocità del tenore letterale del bando di gara onde escludere la rilevanza dell'omessa dichiarazione di accertate violazioni giuslavoristiche. In tal senso, a fronte di una previsione della lex specialis suscettibile di più interpretazioni, il Collegio ha ritenuto coerente, anche nell'ottica del favor partecipationis, non stigmatizzare la lettura (plausibile) fornita dall'aggiudicataria.
Per quel che riguarda, invece, l'omissione dichiarativa di pregresse esclusioni, il Collegio ne ha riconosciuto l'evidente irrilevanza, in quanto, da un lato, i fatti da cui dette esclusioni erano originate erano stati correttamente riportati nel DGUE, e dall'altro, ridette esclusioni erano formalmente motivate, a loro volta, dall'omessa dichiarazione di pregresse esclusioni, venendo quindi in rilievo il consolidato insegnamento giurisprudenziale per il quale il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all'ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all'interno della procedura di gara in cui è maturata.