Mandato d'arresto europeo: è giustificata la sospensione temporanea della consegna della persona ricercata se sussiste un rischio manifesto per la sua salute

Lorenzo Salazar
20 Aprile 2023

La Corte di Giustizia, con sentenza del 18 aprile 2023 (C-699/21), ha precisato che il rischio che la salute della persona ricercata venga messa manifestamente in pericolo giustifica la sospensione temporanea della sua consegna e obbliga l'autorità dell'esecuzione a chiedere all'autorità emittente informazioni in merito alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere tale persona. Se la consegna è idonea a creare, per la persona gravemente malata, un rischio di trattamenti inumani o degradanti che non può essere escluso entro un termine ragionevole, l'autorità dell'esecuzione non può eseguire il mandato d'arresto.

Con la stessa la Corte, pronunziandosi nel quadro di una domanda pregiudiziale rivoltale dalla Corte di appello di Milano chiamata a pronunziarsi su un mandato di arresto europeo emesso da un giudice croato, ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo (MAE), letti alla luce dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un MAE, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna e che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un MAE, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio.

Laddove, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest'ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo.

Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.