Autonomia della procedura di esdebitazione e applicabilità del CCII

La Redazione
20 Aprile 2023

Il Tribunale di Torino ritiene applicabile la disciplina codicistica dettata dall'art. 280 CCII ad una procedura di esdebitazione, evidenziandone la natura autonoma rispetto a quella fallimentare ed escludendo, per tale istituto, l'ultrattività prevista dall'art. 390 CCII. Di conseguenza, per la concessione della esdebitazione, non viene richiesta la soddisfazione, anche parziale, dei creditori concorsuali.

La pronuncia si inscrive nell'ambito di un ricorso per esdebitazione promosso da una persona fisica sottoposta a procedura fallimentare dal luglio 2020, quest'ultima conclusasi nel dicembre 2022 con decreto ex art. 118, n. 4, l. fall. e dunque per l'impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, i crediti prededucibili e le spese di procedura. L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione esprimevano il loro dissenso all'accoglimento del ricorso, segnalando come ostativa proprio la mancata soddisfazione, neppure in parte, dei creditori concorsuali.

La questione che affrontata dal Tribunale è se al caso di specie debba applicarsi la disciplina della esdebitazione prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – in vigore dal luglio 2022 – che non contempla più, quale requisito oggettivo per la concessione della esdebitazione, la soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali (art. 280 CCII), ovvero quella contenuta nella Legge fallimentare, che invece afferma “l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali” (art. 142, comma 2 l. fall.).

I Giudici torinesi analizzano, in primo luogo, la giurisprudenza, di legittimità e di merito, antecedente e posteriore alla entrata in vigore del CCII, registrando le seguenti tendenze.

Ricorda il Tribunale che già prima del CCII, nonostante la lettera della legge, gli interpreti tendevano a svalutare il suddetto requisito oggettivo della esdebitazione, arrivando ad ammettere il ricorso a tale istituto quando vi fosse stata una soddisfazione dei creditori in misura irrisoria, se confrontata con la massa passiva accertata. Nell'approssimarsi della entrata in vigore del Codice, questa tendenza veniva fondata sulla esigenza di garantire una parità di trattamento tra debitori sottoposti a procedure concorsuali ante e post Codice.

Dopo il luglio 2022, alcune pronunce di merito hanno ritenuto applicabile la disciplina del CCII in tema di esdebitazione anche a ricorsi relativi a procedure fallimentari chiuse prima della entrata in vigore della nuova normativa “sulla base di una motivazione che fa leva, da un lato, sull'assenza di una regolazione del diritto transitorio con specifico riferimento all'istituto dell'esdebitazione e, dall'altro, sulle caratteristiche dell'istituto dell'esdebitazione”.

Proprio a questo orientamento aderisce il Tribunale di Torino, svolgendo il seguente percorso logico.

L'art. 390 CCII – rubricato “Disciplina transitoria” – stabilisce l'ultrattività della Legge fallimentare e della L. 3/2012 per una serie di procedure, senza fare alcun riferimento espresso alla esdebitazione. Neanche pare possibile, secondo i giudici torinesi, ravvisare nella norma un riferimento implicito a tale istituto quale naturale propaggine di una procedura fallimentare chiusa. Ciò in ragione della natura “autonoma” della procedura di esdebitazione, tanto sul piano procedurale, tanto su quello sostanziale. D'altra parte, aggiunge il Tribunale, sia nella vecchia disciplina che in quella attuale, non pare dubitabile che l'effetto tipico dell'esdebitazione, e cioè “l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata” (art. 278 CCII), consegua ad una pronuncia costitutiva del Tribunale, avente efficacia ex nunc.

A queste premesse consegue il principio di diritto applicato dal Tribunale: “l'ultrattività prevista dall'art. 390, comma 2, CCII può essere riferita solo all'aspetto procedimentale dell'esdebitazione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale, i quali devono essere accertati sulla base della legge vigente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, in forza dell'art. 11 delle preleggi, e ciò anche nell'ipotesi in cui riguardi procedure chiuse prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (per le quali il rapporto giuridico concernente l'esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall'art. 143 LF”.

Pertanto, ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina dell'esdebitazione dettata dall'art. 280 CCII, che non prevede quale requisito oggettivo la soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali, e ritenuti sussistenti gli altri requisiti previsti dalla medesima norma, il Tribunale accoglie il ricorso.