La Suprema Corte sul contratto di agenzia in caso di fallimento del preponente

La Redazione
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20 Aprile 2023

La Corte di Cassazione, con sentenza 14 aprile 2023 n. 10046, ha espresso due importanti principi di diritto in tema di cessazione del rapporto di agenzia anteriore al fallimento della preponente.

Il Collegio, ribadendo l'assenza di una specifica disciplina del contratto di agenzia nell'ambito dei rapporti pendenti, neppure a seguito della riforma della legge fallimentare per effetto del D.Lgs. n. 5/2006 e D.Lgs. n. 169/2007, per dirimere la controversia in oggetto, ha espresso i seguenti principi di diritto:

«in caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1 l. fall., in quanto non assimilabile tipologicamente a quello di mandato; e quand'anche ciò fosse ritenuto, comunque applicabile per l'assenza di “diverse disposizioni della presente Sezione”, per la previsione del testo dell'art. 78 l. fall., applicabile ratione temporis, di scioglimento del contratto di mandato per il fallimento del mandatario (idest: dell'agente) e non anche del mandante (idest: del preponente)»;

«qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela».