Il TAR Lazio si pronuncia sui formati idonei per l'ammissibilità del ricorso
21 Aprile 2023
Il TAR Lazio torna a pronunciarsi, a seguito della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, sui criteri per determinare l'idoneità dei formati della documentazione prodotta.
Nel caso di specie, essa si componeva di cinque atti: le ricevute di consegna e di accettazione della PEC inviata all'amministrazione resistente in formato .eml, la copia pdf. delle relative ricevute, corredate da attestazione di conformità, la copia .pdf della schermata recante l'indicazione degli allegati con attestazione di conformità.
Il TAR ha evidenziato la disciplina prevista dall'art. 12 dell'allegato n. 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, recante “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”, la quale stabilisce come il formato .eml sia considerato un formato utilizzabile per il deposito, purchè contenente file nei formati ammessi.
Tuttavia, i formati .eml di cui al presente ricorso non sono idonei a provare che la copia digitale sia stata notificata nel rispetto della tempistica ex art. 14 d.l. n. 669/1996, trattandosi di documenti informatici di cui è impossibile l'apertura dalle apparecchiature tecniche dell'ufficio giudicante.
Inoltre, gli allegati in copia in formato .pdf della PEC di trasmissione del titolo esecutivo alla resistente non sono idonei a provare l'avvenuta notifica perché non consentono l'identificazione inequivoca del titolo notificato, non contenendone copia asseverata. Medesima problematica è riscontrabile nella copia allegata (benchè asseverata) di una mera schermata riportante l'indice degli allegati alla PEC, invece che del titolo notificato. Alla luce di tutto quanto considerato, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. |