Contratto di agenzia: clausole relative all'importo delle provvigioni
18 Aprile 2023
Nel contratto di agenzia, devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell'importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato. Infatti, in questo modo, si rende non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all'agente. In merito alla questione, la Cassazione afferma che il codice civile riconosce la possibilità di modificazioni unilaterali, ma a condizione che esse siano a loro volta predeterminate, attraverso caratteristiche intrinseche o limiti esterni, sì da rendere possibile la formazione del consenso, alla stipulazione del contratto, su più oggetti determinati previsti come alternativi. Di conseguenza sarebbe legittima una clausola che riservi al preponente la scelta, alla stipulazione del contratto o nel corso del rapporto, tra più sistemi di provvigioni determinati quanto meno (ciascuno di essi) nei complessivi effetti economici, tali quindi da consentire all'agente la rappresentazione delle possibilità alternative accettate con la conclusione del contratto. Una simile clausola non renderebbe indeterminabile il corrispettivo; non così una clausola che non contenga alcuna delimitazione, sì da rendere incerto lo stesso tipo contrattuale. La Cassazione precisa, infine, che nel contratto di agenzia l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, come quelle relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può essere giustificata dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo. Ma, affinché ciò non si traduca in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto, è necessario che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, che sia esercitato dal relativo titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede. |