Osservatorio antimafia - Quadro indiziario in materia di informativa antimafia

22 Marzo 2023

Il quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa posto a base dell'informativa deve dare conto, in modo organico e coerente, di fatti con le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza sulla cui base, secondo la regola causale del “più probabile che non”, si possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste. L'informativa interdittiva deve, quindi, essere assistita da congrua motivazione che dia contezza di detta adeguata istruttoria.

Il caso. La controversia oggetto di giudizio trae origine dall'impugnazione del provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la cancellazione della impresa ricorrente dalla “white list” sulla base dell'esistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa. In particolare, il provvedimento era fondato sulla motivazione che, a seguito di una variazione della compagine societaria comunicata dalla ricorrente, il nuovo membro del consiglio di amministrazione risultava essere segnalato nella banca dati nazionale antimafia in quanto direttore tecnico di una impresa in regime di curatela fallimentare e destinataria di provvedimento interdittivo antimafia.

Con il ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana è stata censurata l'illegittimità del provvedimento impugnato lamentando, in primo luogo, l'omesso riferimento nella motivazione dello stesso ad elementi specifici riferibili alla impresa ricorrente senza considerare, inoltre, le intervenute dimissioni da parte del nuovo componente del consiglio di amministrazione dall'impresa colpita da interdittiva antimafia con conseguente cessazione di ogni rapporto lavorativo e di collegamento operativo tra le imprese. In secondo luogo, è stata denunciata l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non ravvisandosi una situazione di urgenza a provvedere.

La soluzione. Il Collegio con la pronuncia in commento ha ribadito i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di interdittiva antimafia. In particolare, è stato sottolineato il  carattere preventivo  del provvedimento finalizzato ad attestare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi gestionali dell'impresa interessata. Ai fini dell'adozione di una informativa prefettizia interdittiva deve riscontrarsi, ricorda il Collegio, la presenza di  fatti sintomatici e indizianti  che, considerati e valutati nel loro complesso, inducano ad ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata. Al riguardo, è stata evidenziata la necessità che tale potere non sfoci in arbitrio, il quale ingiustamente minerebbe l'attività di impresa presidiata dal principio di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. e che, dunque, dall'istruttoria debba emergere l'influenza di un sodalizio criminale  sull'attività e le scelte del soggetto che ne sia destinatario.

In applicazione dei principi sopra declinati, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato. Sul punto, è stato ritenuto  insufficiente, infatti, a fondare il rischio di infiltrazione mafiosa  il solo elemento rappresentato dalla segnalazione del nuovo componente del consiglio di amministrazione nella banca dati nazionale antimafia in quanto direttore tecnico di altra impresa colpita da analoga interdittiva emessa nel 2014.

Tale quadro indiziario, secondo il Collegio, è insufficiente in quanto fondato su fatti risalenti nel tempo e inidoneo a giustificare un giudizio di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa. Al riguardo, infatti, si legge nella sentenza in commento, che al fine di poter dedurre il rischio di infiltrazione mafiosa dalla comunanza della figura gestoria con altra impresa colpita da analogo provvedimento sarebbe stato necessario condurre indagini più approfondite volte ad appurare l'effettività delle dimissioni allegate dalla società ricorrente. In tal senso, dunque, il Collegio ha rilevato l'insufficienza dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione e, conseguentemente, degli elementi indiziari raccolti a fondare il rischio di infiltrazione mafiosa.