Può scattare il risarcimento se un sito on line non rimuove la notizia ormai obsoleta

Ilenia Alagna
26 Aprile 2023

La Corte di Cassazione ha stabilito le regole per il risarcimento del danno in caso di mancata rimozione di una notizia non aggiornata da un giornale online che potrebbe causare danni reputazionali alla persona coinvolta.
Massima

Per la Cassazione deve ritenersi che "la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale, pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito di tale procedimento, non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria".

Il caso

Tizio è stato coinvolto in un procedimento penale e successivamente assolto. Nonostante ciò, il quotidiano on line di una testata locale di un grande gruppo editoriale aveva riportato la notizia del coinvolgimento dell'uomo nel procedimento penale senza aggiornarla con l'esito del processo.

L'uomo aveva quindi richiesto la rimozione della notizia e il risarcimento del danno subito per la pubblica esposizione sul web della notizia non aggiornata, durata per oltre un decennio. I giudici di merito avevano respinto la richiesta di risarcimento dichiarando cessata la materia del contendere, poiché la testata si era attivata rapidamente per rimuovere l'articolo a seguito della richiesta dell'interessato. A seguito di questa decisione il ricorrente ha presentato ricorso in appello, lamentando il mancato risarcimento per i danni reputazionali generati dalla permanenza sul web della notizia non aggiornata.

In secondo grado, il gravame è stato nuovamente rigettato; in particolare in merito alla diffamazione a mezzo stampa, poiché la notizia pubblicata a suo tempo sul quotidiano era vera: l'uomo era davvero stato rinviato a giudizio e processato per il reato ascrittogli, e dunque risultava prevalente il diritto di cronaca, nel rispetto dei limiti fissati per lo stesso: continenza verbale nell'espressione, verità della notizia, interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
Inoltre, poiché a seguito della richiesta dell'interessato, il giornale online si era attivato per la rimozione dai propri archivi web dell'articolo “incriminato”, sia pure dopo molto tempo, secondo la Corte, il Giudice di primo grado aveva ben deciso in merito alla cessazione della materia del contendere.
Tizio ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo:
a) la responsabilità del giornale per non aver pubblicato immediatamente e senza ingiustificato ritardo la notizia dell'assoluzione con formula piena;
b) la responsabilità del giornale per non aver cancellato la notizia, se non dopo un decennio e solo a seguito delle diffide e dell'instaurazione della causa in primo grado;
c) il danno reputazionale subito per il permanere ingiustificato della notizia sul web;
d) il venire meno dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia dopo un lasso di tempo così considerevole, che rendeva applicabile il diritto all'oblio.

La questione

È fondata la pretesa risarcitoria di un uomo basata sulla permanenza nel sito web della testata giornalistica di una notizia vera, ma non aggiornata?

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza del 1° marzo 2023 n. 6116/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che
la pretesa risarcitoria dell'uomo, basata sulla permanenza nel sito web della testata giornalistica di una notizia vera, ma obsoleta e non aggiornata, secondo la Suprema Corte, è fondata.
Il giornale deve rispondere per la permanenza della notizia relativa al procedimento penale anche se non diffamatoria, in quanto rispondente al vero e pertanto pienamente rientrante nel diritto di cronaca, se non procede ad aggiornare la notizia con l'esito assolutorio del processo, rendendo dunque la notizia idonea a creare un danno alla reputazione dell'imputato poi assolto.
L'interessato ha il diritto, in primo luogo, ad ottenere un aggiornamento dei dati che lo riguardano e anche la cancellazione di notizie dai siti internet, ed in secondo luogo al risarcimento del danno, qualora provato, tenuto conto sia dell'esaurimento dell'interesse pubblico a mantenere la notizia, sia della mancata adesione del titolare del sito alla diffida dell'interessato, alla rimozione della pubblicazione.

La Cassazione non ha statuito un obbligo generale per le testate giornalistiche di costante aggiornamento delle notizie e di rimozione delle stesse una volta trascorso un certo lasso di tempo, ma ha comunque stabilito che qualsiasi interessato ha il diritto di tutelare il proprio onore e la propria reputazione e di richiedere l'aggiornamento degli articoli con le novità più recenti o con la rimozione della notizia dal sito web.
Una volta che l'interessato abbia formulato tale richiesta, dunque, l'omissione o il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione del contenuto risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione (danno che ovviamente va allegato e provato).
In questo modo, si realizza, secondo la Cassazione, quel ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi fra editore e interessato, tra diritto di cronaca e diritto alla cancellazione.

In questo senso si esprime anche l'art. 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) sul diritto all'oblio che fa riferimento al diritto dell'interessato ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, a cui si collega lo speculare obbligo del titolare di provvedervi “senza ingiustificato ritardo”.
Quindi: «la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale, pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito di tale procedimento, non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, ilsoggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l'onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell'interessato)».

Il provvedimento analizzato costituisce un importante principio di diritto per la tutela della reputazione delle persone coinvolte in procedimenti penali e per la corretta informazione del pubblico da parte dei siti di giornalismo online.

La Corte, ritenendo che tale soluzione rappresenti un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, in linea con quanto già stabilito dalla giurisprudenza in materia di diritto all'aggiornamento o alla cancellazione dei dati personali, ha sostenuto che non esiste un obbligo generale e assoluto di aggiornamento costante delle notizie sui siti web delle testate giornalistiche, in quanto ciò imporrebbe un onere troppo gravoso per le testate giornalistiche e potrebbe non corrispondere a un concreto interesse dei soggetti cui si riferiscono le notizie.

Nonostante ciò, la Corte ha riconosciuto il diritto della persona danneggiata dalla persistenza di una pubblicazione pregiudizievole di richiedere l'aggiornamento del sito o la rimozione della notizia e ha stabilito che il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione potrebbe integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.