Ricongiungimento familiare: il diritto UE osta a una normativa nazionale che richiede, senza eccezioni, di presentare la domanda di persona

La Redazione
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26 Aprile 2023

La Corte, nella sentenza del 18 aprile 2023 (C-1/23), conclude che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che richiede, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare, ai familiari del soggiornante, in particolare di un rifugiato riconosciuto, di recarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente. La normativa può nondimeno prevedere la possibilità di richiedere la comparizione personale a uno stadio ulteriore della procedura di domanda di ricongiungimento familiare.

La sig.ra X e il sig. Y, cittadini siriani, si sono sposati nell'anno 2016 in Siria. Hanno avuto due figli, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Nel corso dell'anno 2019, il sig. Y ha lasciato la Siria per recarsi in Belgio, mentre la sig.ra X e i loro due figli sono rimasti nella città di Afrin, situata nella zona nord-occidentale della Siria, dove si trovano tuttora. Il 25 agosto 2022, l'amministrazione belga ha riconosciuto al sig. Y lo status di rifugiato in Belgio. Nel mese di settembre 2022, l'avvocato della sig.ra X e dei suoi figli ha presentato per posta elettronica seguita da lettera raccomandata una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare a nome dei suoi assistiti, affinché potessero raggiungere il sig. Y in Belgio.

Secondo il medesimo avvocato, la sig.ra X e i suoi figli versano in «condizioni eccezionali che impediscono loro effettivamente di recarsi presso una sede diplomatica belga al fine di ivi presentare una domanda di ricongiungimento familiare», come invece richiede la legislazione belga. Il 29 settembre 2022, l'Ufficio stranieri ha risposto che, secondo la legislazione belga, non era possibile presentare una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare per posta elettronica e ha invitato la sig.ra X e i suoi figli a contattare l'ambasciata belga competente.

Il 9 novembre 2022, la sig.ra X, il sig. Y e i loro figli hanno citato lo Stato belga dinanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese per ottenere la registrazione della loro domanda di ricongiungimento familiare. A tal fine essi hanno fatto valere che, tenuto conto dell'impossibilità della sig.ra X e dei suoi figli di recarsi presso una sede diplomatica belga competente, una domanda presentata presso l'Ufficio stranieri dovrebbe essere accolta con riguardo al diritto dell'Unione.

Il giudice adito chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti a una normativa come la legislazione belga controversa.

Nella sentenza del 18 aprile 2023 la Corte rileva, anzitutto, che è indispensabile che gli Stati membri diano prova della flessibilità necessaria per permettere agli interessati di presentare effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile, facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il ricorso ai mezzi di comunicazione a distanza. Infatti, in assenza di una tale flessibilità, l'obbligazione, senza eccezioni, di comparire personalmente al momento della presentazione della domanda non consente di tener conto degli eventuali ostacoli che potrebbero impedire tale presentazione.

L'esercizio del dirittoal ricongiungimento familiare potrebbe così essere reso impossibile, perpetuando la separazione della famiglia e la precarietà della sua situazione. In particolare, quando i familiari si trovano in un paese segnato da un conflitto armato, le possibilità di recarsi presso sedi diplomatiche o consolari competenti possono essere fortemente limitate, per cui tali persone, che possono peraltro essere minorenni, si vedrebbero costrette, per conformarsi all'obbligazione di comparizione personale, ad attendere che la situazione di sicurezza permetta loro di spostarsi, a meno di esporsi a trattamenti disumani o degradanti o di mettere la propria vita in pericolo.

Per quanto riguarda la situazione particolare dei rifugiati, la Corte aggiunge che l'assenza di qualsiasi flessibilità da parte dello Stato membro interessato può rendere impossibile il rispetto dei termini previsti. Di conseguenza, il ricongiungimento familiare degli interessati potrebbe essere assoggettato a condizioni supplementari più difficili da soddisfare, in contrasto con l'obiettivo della direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare di prestare un'attenzione particolare alla situazione dei rifugiati.

La Corte constata che l'obbligazione di comparizione personale al momento della presentazione di una domanda di ricongiungimento, senza che siano ammesse deroghe al riguardo per tener conto della situazione concreta in cui versano i familiari del soggiornante, finisce col rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Una tale regolamentazione, applicata senza la flessibilità necessaria, lede l'obiettivo perseguito dal diritto dell'Unione e priva quest'ultimo del suo effetto utile.

La Corte rileva altresì che una disposizione nazionale che richiede, senza eccezioni, la comparizione personale dei familiari del soggiornante per la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare, anche quando tale comparizione è impossibile o eccessivamente difficile, viola il diritto al rispetto della unità della famiglia. In effetti, una tale obbligazione costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto dell'unità familiare in rapporto allo scopo, certamente legittimo, di combattere le frodi connesse al ricongiungimento familiare.

A tal riguardo la Corte precisa che la procedura di domanda di ricongiungimento familiare si svolge per fasi. Gli Stati membri possono pertanto richiedere la comparizione personale dei familiari del soggiornante a uno stadio ulteriore di tale procedura, al fine segnatamente di verificare i legami familiari e l'identità degli interessati, senza necessità di imporre, ai fini della trattazione della domanda di ricongiungimento familiare, una tale comparizione sin dalla presentazione della domanda.

Tuttavia, affinché non sia compromesso l'obiettivo perseguito dal diritto dell'Unione di favorire il ricongiungimento familiare né lesi i diritti fondamentali che quest'ultimo mira a proteggere, uno Stato membro che richieda la comparizione personale dei familiari del soggiornante a uno stadio ulteriore della procedura deve facilitare una tale comparizione, segnatamente con l'emissione di documenti consolari o di lasciapassare, e ridurre allo stretto necessario il numero delle comparizioni. Esso è tenuto pertanto a prevedere la possibilità di effettuare le verifiche dei legami familiari e dell'identità per le quali è necessaria la presenza di tali familiari alla fine della procedura e, possibilmente, al momento in cui sono loro consegnati i documenti di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, se del caso.

La Corte conclude che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che richiede, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare, che i familiari del soggiornante, in particolare di un rifugiato riconosciuto, si rechino personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente, compreso in situazioni in cui è loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi di persona presso tale sede, fatta salva la possibilità per lo Stato membro interessato di richiedere la comparizione personale di tali familiari a uno stadio ulteriore della procedura di domanda di ricongiungimento familiare.