Tutela del diritto d’autore: la diffusione di un'opera musicale come sottofondo in un mezzo di trasporto passeggeri costituisce una comunicazione al pubblico

La Redazione
La Redazione
26 Aprile 2023

Per la CGUE (C-775/21 e C-826/21) la diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri, da parte dell'operatore di tale mezzo di trasporto, di un'opera musicale come sottofondo costituisce un atto di comunicazione al pubblico di tale opera ai sensi dell'art. 3(1) della direttiva 2001/29/CE. Tuttavia, lo stesso non può dirsi nel caso della mera installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo.

Due organismi rumeni di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel settore musicale hanno proposto ricorsi, rispettivamente, contro il vettore aereo B.A. e contro il CFR, una società rumena di trasporto ferroviario, diretti a ottenere il pagamento di remunerazioni dovute e di penali per la diffusione, senza licenza, di opere musicali a bordo di aerei e di vagoni passeggeri.

La Corte d'appello di Bucarest, investita di tali controversie, chiede in particolare alla Corte di giustizia:

- se la diffusione, all'interno di un aereo commerciale occupato da passeggeri, di un'opera musicale o di un frammento di opera musicale al momento del decollo, dell'atterraggio o in qualsiasi altro momento del volo, mediante il sistema generale di sonorizzazione dell'aereo, costituisca una comunicazione al pubblico;

- se un operatore ferroviario che utilizza vagoni ferroviari dotati di sistemi di sonorizzazione per poter comunicare informazioni ai passeggeri effettui una comunicazione al pubblico.

La Corte dichiara che la diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri di un'opera musicale come sottofondo costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell'Unione [1]. Tuttavia, non costituisce comunicazione al pubblico la mera installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo. Di conseguenza, il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione semplice di comunicazione al pubblico di opere musicali fondata sulla presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto.

La Corte ricorda anzitutto che gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Gli autori dispongono infatti di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utilizzatori della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utilizzatori potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest'ultima.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri, da parte dell'operatore di tale mezzo di trasporto, di un'opera musicale come sottofondo costituisce un atto di comunicazione al pubblico di tale opera, dal momento che, da un lato, così facendo, detto operatore interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'opera protetta. Infatti, in mancanza di tale intervento, i suddetti clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell'opera diffusa. Dall'altro, tale opera è diffusa a tutti i gruppi di passeggeri che, simultaneamente o in successione, hanno preso tale mezzo di trasporto.

Per contro, la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce di per sé un atto di comunicazione.

Il diritto dell'Unione osta, di conseguenza, a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione semplice di comunicazione al pubblico fondata sulla presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto. Infatti, una tale normativa può condurre a imporre il pagamento di una remunerazione per la mera presenza di tali sistemi nei suddetti mezzi di trasporto, anche in assenza di qualsiasi atto di comunicazione al pubblico.

________________________________________________________________________________________________________

[1] Si tratta della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).