La portata escludente delle clausole del bando di gara recanti un prezzo unitario quale valore da porre a base d'asta

27 Aprile 2023

La decisione verte sulla portata escludente delle clausole del bando di gara che omettano di quantificare il valore monetario delle prestazioni accessorie di un appalto di servizi.

Il caso. Il TAR Lazio ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale un operatore economico, pur non avendo preso parte alla procedura selettiva, aveva censurato in giudizio le previsioni del bando di gara, deducendone la natura escludente, in quanto dall'omessa quantificazione delle spese inerenti a una componente accessoria del servizio oggetto dell'appalto sarebbe scaturita l'impossibilità di formulare un'offerta consapevole ed economicamente vantaggiosa.

Nel merito, tuttavia, la pronuncia ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha infatti escluso che una Stazione appaltante sia tenuta a specificare il valore monetario dei singoli adempimenti che compongono il servizio oggetto dell'appalto, purché risultino individuate le attività essenziali che l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura sarà chiamato ad eseguire.

Di contro, è onere di quest'ultimo valutare la convenienza economica dell'appalto a fronte di informazioni complete sulle prestazioni richieste e sul valore d'asta corrispondere al prezzo unitario del servizio complessivamente inteso.

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