Il contratto di somministrazioneFonte: Cod. Civ. Articolo 1559 | Cod. Civ. Articolo 1560 | Cod. Civ. Articolo 1561 | Cod. Civ. Articolo 1562 | Cod. Civ. Articolo 1563 | Cod. Civ. Articolo 1564 | Cod. Civ. Articolo 1565 | Cod. Civ. Articolo 1566 | Cod. Civ. Articolo 1567 | Cod. Civ. Articolo 1568 | Cod. Civ. Articolo 1569 | Cod. Civ. Articolo 1570
20 Aprile 2023
il contratto e l'entità della somministrazione Il contratto di somministrazione è disciplinato dalle norme contemplate dall'art. 1559 e s. c.c. Secondo l'art. 1559 c.c., con tale contratto, una parte, somministrante, si obbliga dietro corrispettivo di un prezzo ad eseguire, in favore dell'altra parte, somministrata, la prestazione periodica o continuativa di cose. La prestazione oggetto del contratto è diretta ad apprestare soddisfacimento ad un bisogno durevole. In quanto tale, la stessa è fornita di una causa unitaria, dando quindi luogo ad un rapporto unitario sia con riguardo alla fase genetica del rapporto, sia con riferimento a quella funzionale. Si ravvisa, dunque, la sussistenza di una prestazione unica e continuata, senza che le singole prestazioni si caratterizzino quali autonome entità giuridiche. Queste stesse, infatti, sono soddisfatte dalla parte che vi è tenuta, in ossequio alla sola obbligazione a carattere sinallagmatico che discende dal contratto. Ciò, in quanto sussiste un nesso di corrispettività tra l'insieme delle prestazioni poste in capo al somministrante e l'insieme delle controprestazioni del somministrato. Quanto alla entità della somministrazione, l'art. 1560 c.c. prevede che, qualora la stessa non sia determinata ovvero sia definita solamente attraverso la fissazione di limiti minimi e massimi, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto. Con il contratto di somministrazione si realizza, dunque, la seguente situazione: il somministrante si obbliga all'esecuzione di diverse prestazioni, tra di esse connesse, l'entità delle quali, allorché non risulti determinata dal contratto, deve intendersi come corrispondente al normale fabbisogno di quella che vanti il corrispondente diritto, avuto riguardo al tempo in cui il contratto è stato concluso. Dal canto suo, invece, l'avente diritto alla somministrazione, rimane obbligato pagamento del prezzo. La determinazione di questo è devoluta alla piena autonomia delle parti interessate, sia quanto alla misura – questa, nel caso si tratti di prestazioni periodiche, può poi essere indeterminata, per cui si pone la necessità di procedere alla determinazione della stessa sulla base della previsione ai sensi dell'art. 1474 c.c., con riferimento sia al tempo sia al luogo delle singole prestazioni ai sensi dell'art. 1561 c.c. – sia anche per le stesse modalità di pagamento. Ai sensi dell'art. 1568 c.c. è poi anche possibile, come si chiarirà meglio, inserire nel contratto la clausola di esclusiva all'avente diritto alla prestazione, che prevede il divieto, per il somministrante, di compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. Differenze con altre figure contrattuali La somministrazione, si è già sottolineato, dà luogo all'insorgenza di un obbligo di una parte nei confronti dell'altra, avente ad oggetto l'esecuzione di una prestazione dietro corrispettivo di un dato prezzo. La prestazione, o meglio le prestazioni, possono essere periodiche oppure continuative. A differenza, invece, della somministrazione, il contratto di vendita – art. 1470 e s. c.c. – consiste nel trasferimento della proprietà di una determinata cosa o di un diritto a fronte del versamento di un certo corrispettivo, costituito dal relativo prezzo. Tale distinzione è rilevante ai fini della attribuzione del corretto nomen iuris all'accordo, nonché ai fini dell'identificazione degli elementi costitutivi di una data attività negoziale e, ancora, per definire le finalità di ordine pratico che le parti in concreto perseguono. Giova, poi, sottolineare taluni aspetti distintivi del contratto di somministrazione rispetto ad una specifica tipologia negoziale riconducibile alla vendita, ovvero la vendita a consegne ripartite. Tra le due figure, infatti, si evidenzia una diversità di contenuti sostanziali. Nel caso della somministrazione, infatti, la periodicità o continuità delle prestazioni è elemento essenziale del contratto, per il caso in cui la misura di ciascuna prestazione non abbia ricevuto una sua predeterminazione. Ciò si traduce, sul piano concreto, in una individualizzazione ed autonomia di ciascuna prestazione rispetto ad ogni altra. Diverso, invece, il caso della vendita a consegne ripartite, nella quale si ha una unica prestazione, inscrivendosi la ripartizione delle relative consegne esclusivamente in seno alla fase di esecuzione del rapporto negoziale. Il contratto di somministrazione deve distinguersi, altresì, dalla figura dell'appalto di servizi a prestazioni continuative o periodiche di cui all'art. 1677 c.c. Con il contratto di somministrazione, lo si ripete, si è alle prese con una tipologia contrattuale in cui il somministrante assume l'obbligo di eseguire, a favore della parte somministrata, prestazioni periodiche o continuative di cose. Ben diversa la distinta ipotesi dell'appalto di servizi a prestazioni continuative o periodiche, in cui l'oggetto della prestazione eseguita periodicamente non è costituito da cose, bensì da opere o da servizi, che consistono quindi in un facere del somministrante. A grandi linee, pertanto, la sostanziale diversità sussistente tra le due figure contrattuali sta in ciò, che l'oggetto del contratto di somministrazione è la prestazione di cose, mentre l'oggetto della prestazione nel contratto di appalto è la conduzione a compimento di un'opera o di un certo servizio. Si è discusso, poi, su quale disciplina si applichi – quella della somministrazione o quella dell'appalto – nel caso in cui le cose da prestare in modo continuativo debbano essere prodotte dalla parte che le fornisce. La conclusione alla quale pare essersi addivenuti è che, nel caso in cui l'attività di facere sia strumentale rispetto all'erogazione, si permanga entro il perimetro della somministrazione. Al contrario, invece, qualora risulti prevalente il lavoro prestato, ciò implica l'applicazione delle norme sull'appalto. Si segnala, infine, che, a mente della disposizione recata dall'art. 1677 c.c., nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito dalla prestazione periodica di opere o di servizi, trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni recate dal capo in cui è posta la norma anzidetta e quelle relative al contratto di somministrazione. La determinazione del prezzo della somministrazione Ai sensi dell'art. 1561 c.c., quando la determinazione del prezzo della somministrazione periodica debba avvenire ai sensi dell'art. 1474 c.c., si ha riguardo alla scadenza delle singole prestazioni, nonché al luogo di esecuzione delle stesse. Il rinvio alla norma dettata in tema di vendita è da intendersi in senso integrativo rispetto alla pattuizione delle parti, e non sostitutivo della volontà delle stesse. È escluso, pertanto, che i criteri dettati dagli artt. 1474 e 1561 c.c. possano trovare ingresso nel caso in cui le stesse parti contraenti abbiano concluso un accordo specifico in ordine alla determinazione del prezzo nell'ambito della somministrazione. In mancanza di tale pattuizione, troveranno applicazione i criteri definiti direttamente dalla legge. In tal caso si ritiene che il contratto di compravendita debba essere inteso come perfetto ed efficace sin dall'origine. Al contrario, invece, nel caso in cui le parti non provvedano alla determinazione del prezzo, né individuino i criteri sulla cui scorta esse poi provvederanno a detta determinazione, il contratto s'intende nullo ovvero non perfezionato, e ciò in quanto le parti interessate hanno mostrato di non ritenere chiuso il relativo processo di formazione. Inoltre, in mancanza di una clausola specifica circa la revisione periodica, l'adeguamento del prezzo in base ai listini, rimane escluso poiché estraneo al contratto. Con riferimento al termine di scadenza delle singole prestazioni, l'art. 1563 c.c. statuisce che esso si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti. Si è osservato come tale disposizione di legge non deroghi ai principi generali previsti in tema di termine di adempimento delle obbligazioni. Nel caso, poi, in cui in capo all'avente diritto alla somministrazione sussista anche la facoltà della fissazione della scadenza delle prestazioni, lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla parte del somministrante, osservando un congruo preavviso. La risoluzione del contratto di somministrazione Per il caso d'inadempimento di singole prestazioni da parte di uno dei contraenti, l'art. 1564 c.c. stabilisce che la controparte può domandare la risoluzione del rapporto contrattuale. Ciò, tuttavia, ove l'inadempimento stesso sia caratterizzato da una notevole rilevanza, tale da menomare la fiducia circa l'esattezza dei successivi adempimenti. Sotto il profilo del danno subito, l'insegnamento che si raccoglie in sede di merito sottolinea che, tra grado di gravità e rilevanza dell'inadempimento, da una parte, e misura del danno, dall'altra, non debba sussistere un rapporto di commisurazione delle prime rispetto alla seconda. L'elemento su cui, invece, si pone l'accento, è costituito dalla “notevole rilevanza” dell'inadempimento richiesta dalla norma. Quanto a quest'ultimo requisito, secondo un orientamento emerso sul tema, l'inadempimento deve essere tale da impoverire sostanzialmente il grado di fiducia che l'altra parte ripone circa l'esatto adempimento dei successivi impegni della controparte. In particolare, in un caso di manomissione del contatore dei consumi elettrici installato presso una utenza, la conclusione alla quale è giunto il Giudice di merito è stata la risoluzione del contratto a motivo della ritenuta gravità dell'inadempimento. Si è ritenuto, infatti, che l'inadempimento, proprio in ragione del modo in cui era stato posto in essere e per lo scopo che ne accompagnava la messa in atto, risultasse idoneo a minare, in modo sensibile, il grado di fiducia nutrito dal somministrante in ordine alla esattezza degli adempimenti che il somministrato avrebbe, in successive circostanze, dovuto osservare e, ancora, sulla custodia e l'integrità del dispositivo utilizzato per il conteggio dei consumi. Patto di esclusiva e divieto eurounitario L'art. 1567 c.c. prevede che, nel caso di pattuizione della clausola di esclusiva a favore del somministrante, sia preclusa alla controparte (il somministrato) la possibilità di ricevere da terzi prestazioni della stessa natura. È poi anche escluso che il somministrato, in detta ipotesi, possa provvedere, attraverso l'impiego di mezzi propri, alla produzione delle medesime cose che formano oggetto del contratto di somministrazione, salvo il caso in cui tra le parti sia conclusa una contraria pattuizione. Dunque, il patto di esclusiva, da un punto di vista strettamente giuridico, in base all'orientamento emerso nell'analisi della fattispecie, non conforma la struttura causale di cui esso è caratterizzato al fine specifico dell'azzeramento della concorrenza – anche se una tale finalità non può essere esclusa del tutto – quanto piuttosto al rafforzamento del rapporto collaborativo tra soggetti, di solito operatori del settore imprenditoriale. L'attuazione di tale rapporto è finalizzata ad apprestare tutela all'interesse delle parti contraenti alla continuità delle forniture, al tempo stesso assoggettando a vincolo la successiva attività contrattuale di una solamente, oppure di entrambe le parti. Questa, pertanto, è la base su cui si muove la clausola di esclusiva, della quale si sono posti in rilievo gli ambiti di maggiore interesse. In tale ambito, deve anche rilevarsi come la eventuale presenza di siffatta pattuizione sintetizzi un negozio autonomo, riconducibile alla nozione di negozio collegato. Ciò, in quanto si riconosce a tale negozio una sua individualità dal punto di vista causale, risultando nel contempo associati ad esso specifici vincoli. Ciò rende tale negozio, pertanto, assistito da una natura accessoria rispetto al contratto di somministrazione. Tale inquadramento, quale negozio autonomo, della pattuizione di esclusiva conduce, poi, ad escludere la possibilità di una sua stipulazione tacita, dal che deriva che la sua conclusione possa avvenire solamente a mezzo di modalità espressa. La stipulazione di una clausola o patto di esclusiva, come anche si è accennato più sopra, potrebbe, inoltre, causare una lesione al principio della leale concorrenza, in relazione al mercato cui si opera riferimento. In tal caso, si è sostenuto che ove il patto di esclusiva si risolva in una lesione della concorrenza, lo stesso potrebbe conoscere una limitazione oppure venire, in casi particolari, del tutto escluso, in base alla regola di diritto europeo per cui è posto divieto al patto tra imprese il cui oggetto (o il cui fine) sia proprio quello di frapporre un impedimento, oppure un restringimento o, infine, di falsare il gioco della concorrenza in seno al mercato eurounitario. Tale divieto possiede un suo ambito operativo riferito al caso in cui l'accordo eserciti una sua influenza sulla concorrenza all'interno del mercato unionale. Ciò implica che un tale effetto tende a reputarsi escluso allorché il patto di esclusiva previsto dal contratto si risolva per interessare un ambito territoriale ristretto. La sospensione della fornitura a causa dell'inadempimento del somministrato Ai sensi dell'art. 1565 c.c., nel caso in cui la parte avente diritto alla somministrazione incorra in un inadempimento di lieve entità, il contratto non può essere sospeso dal somministrante senza aver dato prima congruo preavviso. Ciò implica, come conseguenza, la legittimità della sospensione della fornitura per il tempo in cui la posizione d'inadempimento dell'utente persista. Viceversa, l'eventuale perdurare della sospensione anche dopo l'assolvimento dell'onere del pagamento da parte del somministrato dà origine ad un inadempimento contrattuale. Ciò, con la conseguenza aggiuntiva di imporre al somministrante inadempiente il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. Tuttavia, lo stesso somministrante può essere sollevato da un tale obbligo risarcitorio qualora offra la prova che l'inadempimento dipenda da circostanze che non gli siano imputabili, ovvero dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento del somministrato. Riguardo a tale ultima circostanza si è anche affermato, in alcune pronunce, come il fatto che ufficio del somministrante addetto alla sospensione/riattivazione del servizio non fosse al corrente dell'avvenuto adempimento del somministrato non escluda l'obbligazione risarcitoria, poiché costituente fatto interno alla stessa organizzazione del somministrante. Ciò, tuttavia, sintantoché non sia dimostrato che l'anzidetta situazione non sia fatta dipendere da una causa estranea al somministrante ed all'organizzazione di questi. In via esemplificativa, si prenda il contratto di fornitura dell'energia elettrica, come si è già osservato inquadrabile nell'ambito dello schema del contratto di somministrazione. La sospensione della fornitura di energia elettrica da parte del somministrante, dopo che il somministrato abbia provveduto al pagamento di quanto su di lui gravante in termini di relativo debito, si è concluso fondasse la colpa dello stesso somministrante, non potendosi neppure trovare giustificazione nell'irritualità del pagamento effettuato dal somministrato, rispetto alla condizione negligente propria del somministrante, il quale dispone la sospensione della fornitura, senza prima essersi accertato di elementi, quali: recapito delle precedenti fatture al medesimo indirizzo; verifica dell'effettuazione del pagamento nelle more, etc. |