La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica

27 Aprile 2023

Il Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto per cui la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

La fattispecie. K. S.r.l., in proprio e quale mandataria dell'Ati con D.C.S. S.r.l., ha impugnato il provvedimento di esclusione, per incongruità dell'offerta, dalla gara indetta da Autostrade per l'Italia S.p.a. per l'affidamento di un “accordo quadro di lavori per l'esecuzione della riqualifica delle barriere di sicurezza su svincolo e su tratta dei lavori di manutenzione delle opere autostradali annesse, ricadenti nelle tratte autostradali di competenza della Direzione VI Tronco Cassino”, in cui era risultata prima in graduatoria, e gli esiti della gara consequenzialmente assunti, ivi inclusa l'aggiudicazione definitiva disposta in favore dell'Ati controinteressata.

Il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso, con sentenza n. 10425/2022, appellata da K. S.r.l. per il seguente, articolato, motivo di diritto:

I) error in iudicando: travisamento dei presupposti di fatto e dei motivi di ricorso; ultrapetizione; violazione della lex specialis di gara; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016; violazione della direttiva n. 2014/24/UE; contraddittorietà; eccesso di potere; disparità di trattamento; omesso esame degli elementi probatori; carenza di motivazione.

Le doglianze. Con un primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, atteso che le ragioni d'illegittimità degli atti impugnati non sarebbero sorrette da un giudizio comparativo tra offerte diverse (quella giudicata anomala e le altre ritenute congrue in identica procedura di gara), come erroneamente ritenuto dalla sentenza, ma tra voci di diverse offerte.

Con un secondo profilo di censura l'appellante ha dedotto il travisamento dei presupposti di fatto, osservando che la sentenza avrebbe erroneamente posto a fondamento della decisione la circostanza (che non emergerebbe dagli atti) secondo cui l'amministrazione avrebbe giudicato insostenibile ed anomala l'offerta in ragione dell'incremento registrato nei prezzi delle materie prime e in particolare dei nastri d'acciaio.

Con un terzo e ultimo profilo di censura l'appellante ha dedotto che la sentenza sarebbe ugualmente ingiusta e da riformare, nella misura in cui non ha giudicato illegittimo il giudizio di anomalia per irrilevanza del fenomeno inflattivo. Ed infatti l'aumento del costo delle materie prime, ove posto a sostegno del provvedimento impugnato, avrebbe reso illegittimo l'esercizio dell'azione amministrativa, atteso che l'inflazione, postuma alla presentazione dell'offerta, non sarebbe fattore idoneo ad incidere sulla valutazione in ordine alla sostenibilità dell'offerta (che, invece, andrebbe verificata sulla base delle condizioni esistenti al momento della sua formulazione).

La pronuncia del Consiglio di Stato. Con la pronuncia in esame, il Collegio, nello scrutinare i motivi di ricorso, ha respinto l'appello principale.

Anzitutto, il Collegio premette che l'offerta presentata dal RTI K. ha ottenuto un punteggio di 59,25 su 70 per l'offerta tecnica e un punteggio pari a 30 su 30 per l'offerta economica, avendo l'appellante proposto un ribasso del 35,290 % rispetto alla base d'asta.

In linea con quanto previsto dal disciplinare di gara e con quanto disposto dall'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice ha subordinato la proposta di aggiudicazione all'esito positivo della verifica di congruità dell'offerta del RTI K. Ed invero, l'offerta presentata da tale raggruppamento presentava sia il punteggio relativo all'offerta tecnica che quello relativo all'offerta economica superiore ai 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal disciplinare e dalla normativa di riferimento.

Le valutazioni espresse dalla stazione appaltante all'esito di un rilevante approfondimento sono confluite nella relazione di sintesi intitolata “Valutazione Offerte Anomale” che il Consiglio di Stato ritiene puntuale e ragionevole ai fini della valutazione di “anomala” dell'offerta dell'appellante da parte della stazione appaltante.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la valutazione dell'anomalia dell'offerta consiste in un giudizio di natura spiccatamente discrezionale.

Tale valutazione, infatti, costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764).

Nella fattispecie in questione la valutazione di incongruità è ampiamente motivata e per nulla affetta da illogicità, incongruità od erroneità, come è risultato della relazione di sintesi intitolata “Valutazione Offerte Anomale”, che ha evidenziato nel dettaglio le ragioni che hanno portato la stazione appaltante a dichiarare “anomala” l'offerta dell'appellante.

Inoltre, il Collegio chiarisce che, pacificamente, nel giudizio di anomalia non è ammessa la comparazione con altre gare.

Ed invero, la valutazione di congruità delle offerte deve tenere conto delle caratteristiche previste dalla lex specialis della singola procedura cui essa si riferisce, essendo per definizione impossibile un confronto con offerte presentate in altre e differenti gare, connotate anch'esse dalle proprie caratteristiche e peculiarità. “Il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2021, n. 4868; 19 ottobre 2020, n. 6307; 28 gennaio 2019, n. 690).

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