Il Massimario sul fatto di lieve entità in tema di stupefacenti
27 Aprile 2023
La norma è stata oggetto di modifiche da parte del d.l. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 10/2014, che ha trasformato il fatto di lieve entità da circostanza attenuante ad effetto speciale ad ipotesi autonoma di reato, divenendo fondamentale «strumento di “riequilibrio” e “riproporzionamento” del sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti in relazione a casi concreti nei quali, per la complessiva non gravità della condotta, il principio di offensività verrebbe sostanzialmente “tradito” applicando le più severe pene previste per le ipotesi diverse dal comma 5 dello stesso art. 73 T.U. stup.» (Sez. Unite, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Ciò posto, la Relazione sottolinea i caratteri del fatto di lieve entità che «sono rimasti indifferenti all'evoluzione del quadro normativo, non essendo mai variati dopo l'introduzione della disposizione, avvenuta con il Testo Unico del 1990». Essi si riferiscono a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità delle sostanze. Nel corso del 2022, la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema è stata oggetto di un'apposita indagine dalla quale è poi scaturita la presente «relazione ricognitiva degli orientamenti maturati da parte delle Sezioni competenti a trattare i procedimenti relativi ai reati in materia di stupefacenti con riguardo al fatto di lieve entità», così da mettere in luce tanto «i diversi parametri valorizzati dalle Sezioni di questa Corte ai fini del riconoscimento della citata ipotesi normativa», quanto «il principio attivo stupefacente ritenuto idoneo ad integrare il fatto di lieve entità» in relazione alle sostanze stupefacenti tabellate». Vengono dunque passati in rassegna i casi in stata riconosciuta l'ipotesi lieve e quelli nei quali la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, con riferimento alle diverse tipologie di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish, marijuana) ed i casi nei quali è stata invece esclusa l'ipotesi lieve, per giungere poi ad una visione d'insieme dei dati quali-quantitativi e degli altri parametri valorizzati dai giudici di legittimità. La Relazione sottolinea la necessità di una valutazione unitaria dei diversi parametri: «in assenza di indicazioni di segno contrario desumibili dalla formulazione della norma incriminatrice, i parametri - che il legislatore ha elencato indistintamente, senza assegnare ad alcuno di essi valore determinante, preminente ovvero ostativo – devono ritenersi paritetici, con la conseguenza che il giudizio sulla lievità del fatto non può che fondarsi sulla loro reciproca interazione». Inoltre, viene precisato che «mezzi, modalità ed altre circostanze dell'azione dovrebbero essere valorizzati solo se e solo in quanto capaci di consentire fondate valutazioni in merito alla lievità dell'illecito in contestazione; in tutti gli altri casi dovrebbero, invece, rimanere sullo sfondo, a cagione della loro sostanziale neutralità». In merito alla tipologia delle sostanze, «l'analisi della più recente giurisprudenza di legittimità convince ulteriormente del fatto che un'analisi incentrata sul mero peso lordo non può, di regola, offrire indicazioni esaurienti sull'effettivo disvalore della condotta, sulla sua idoneità a ledere i beni giuridici protetti, in primis quello della salute collettiva: il riferimento della norma alla “quantità” della sostanza non può che esser letto congiuntamente a quello, immediatamente contiguo, alla “qualità”, sicché oggetto di valutazione e valorizzazione parrebbero dovere essere sempre i dati relativi al principio attivo ricavabile dallo stupefacente oggetto di contestazione. Potrebbe, invero, apparire significativo - ed ostativo al riconoscimento della lieve entità - l'accertato illecito possesso, da parte dell'imputato, di svariate decine di grammi di eroina o di cocaina, o di qualche etto di hashish o di marijuana: ma, se l'analisi tossicologica dovesse illustrare una percentuale infima di principio attivo, il fatto potrebbe essere certamente degradato, poiché si sarebbe in presenza di un quantitativo concretamente idoneo - nonostante le apparenze - al confezionamento di un numero esiguo di dosi».
*Fonte: DirittoeGiustizia |